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-22- ciale, e son dette pubbliche; mentre quelle, a cui occorre un formale decreto dell'autorità pubblica per diventar tali, perseguono un fine religioso e caritativo determinato, direttamente ordinato al bene pri– vato dei fedeli, per quanto indirettamente convergano al bene gene– rale, e vengon chiamate private. Ed allora ecco trovato un criterio pratico di discriminazione tra persone morali pubbliche e private: quelle che sortiscono la propria personalità giuridica da una automa– tica prescrizione di diritto sono pubbliche; quelle invece che l' acqui– stano a seguito di un formale decreto dell'autorità pubblica sono persone morali private (51). 13. - Costituzione. - Riallacciandoci a quanto già enunciato nel concetto generale circa gli elementi essenziali per costituire qualunque persona morale nella Chiesa, esaminiamoli ora più dettagliatamente. Ricorderemo che essi sono: 1) Una unità organica di persone o di cose; 2) uno scopo religioso o caritativo; 3) un'organizzazione di mezzi adeguati e sufficienti; 4) il riconoscimento da parte della competente autorità. 14. - Una unità organica di persone o di cose, a secondo che si tratti di persona morale collegiale oppure non-collegiale. Circa le persone morali collegiali è sancito dal can. roo § 2 che esse « non possono costituirsi se non vi siano almeno tre persone fi– siche n. E ciò sulla base dell'adagio ricevuto dal diritto romano che « tres faciunt collegium >> (52); adagio però che si riferiva solo alla loro costituzione, perchè per la durata nel tempo era sufficiente anche una sola persona fisica (53), nè costituiva ostacolo il mutamento di persone (54). N e1 diritto canonico antico alcuni asserivano che per la costitu- (51) Questo criterio è ammesso dal MrcHIELs, op. cit., p. 364; dal PRETI, Art. cit., in Archi-v. dir. ecclesiastico, 2, 1940, p. 336 sgg. e dal LoBo, art. cìt., in Revista espafiola de derecho canonico, 7, 1952, p. 298, nota 12. Per i criteri discriminatori degli enti ecclesiastici pubblici e privati nel diritto italiano vedi FERRABoscttr, Gli enti ecclesiastici, Padova, Cedam, 1956, p. 194 sgg. (52) D. 50, 16, 85: « Neratius Priscus tres facere existimat collegium, et hoc magis sequendum est». (53) D. 5, 4, 7, 2. (54) D'. 47, 22, 4.

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