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nozione di diritto pubblico o di diritto privato della Chiesa, intendendo per diritto pubblico della stessa quel « complesso di norme in gran parte di diritto divino che regolano la costituzione e i poteri della Chiesa, sia nei confronti dei membri di essa (diritto pubblico ecclesiastico interno) sia nei confronti delle altre società perfette, ossia degli Stati (diritto pubblico ecclesiastico esterno))), In contrapposto ad esso il complesso delle altre norme di diritto canonico viene ordi– nariamente indicato con il nome di « diritto canonico privato )) o anche semplicemente « diritto canonico>> propriamente detto (50). La nozione dunque di persona morale pubblica e privata si può ridurre ad un doppio aspettò: quello finalistico del bene generale della Chiesa e del bene particolare dei fedeli, e quello costituzionale o meno della medesima. Ma fino a qual punto vi sia il bene generale e fino a qual punto quello particolare, non è facile definirlo, perchè il bene dei singoli si riflette in genere nel bene della collettività, come il bene di questa in quello dei singoli. Così pure, fatta eccezione per alcune poche persone morali di diritto divino, non t del tutto sem– plice dire quali rientrino nella sua costituzione fondamentale e fine sociale e quali no. Mettendo, pertanto, da banda il criterio discrimi– nativo ideale dedotto dal fine o costituzione della Chiesa, occorre, in tale indeterminazione, scegliere un criterio discriminativo pratico e il più preciso possibile. Ma quale sarà esso ? Vi sono nel diritto canonico persone morali sia collegiali sia non– collegiali che acquistano la personalità giuridica « ex ipso iuris prae– scripto )), mentre altre l'acquistano invece « per formale auctoritatis publicae decretum )). Nel quadro di questa distinzione si viene a con~ statare che le persone morali riconosciute « ex ipso iuris praescripto l), vengono considerate come appartenenti all'organica costituzione della chiesa, ed all'attuazione, sia pur limitata e specifica, del suo fine so- (50) C1PR0TT1, op. cit., p. 64, n. 52. Cfr. OTTAVIANI, Institutiones iuris pu– blici ecclesiastici, voi. I, ed. 2a, Romae, 1935, p. 6 sgg.

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