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-20- 12. - Un'altra classificazione è quella che distingue persone mo– rali di diritto pubblico e di diritto privato. È meno usata, anzi da alcuni, in diritto canonico, è addirittura respinta (46). Il motivo di tale atteggiamento è da ricercarsi nel fatto che la distinzione tra persone morali pubbliche e persone morali pri– vate non importa in diritto canonico, come nel diritto statuale, la applicabilità di principi particolari per le prime, come il principio della specialità del rapporto di pubblico impiego e quelle della esecutorietà degli atti. Agli effetti pratici tale distinzione, nell'area canonica, non trova applicabilità e rimane quindi nel puro campo teorico (47). Tut– tavia la maggior parte dei canonisti l'ammettono, pur partendo da criteri discriminativi diversi. Alcuni (48) dicono persone morali di di– ritto pubblico quelle costituite in vista di un bene generale ddla Chiesa, e di diritto privato quelle ordinate al bene particolare dei fedeli. Altri (49) dicono persone morali pubbliche: quelle ordinate al regime esterno della Chiesa, come la Sede Apostolica, le diocesi, gli Ordini religiosi, ecc.; quelle che sono organi della pubblica auto– rità per il perseguimento del fine della Chiesa, come un Capitoio cat– tedrale, un Seminario per la formazione dei futuri ministri sacri, ecc.; quelle che in varia misura e per disposizione positiva del di– ritto canonico partecipano dei poteri giurisdizionali o amministrativi della Chiesa, come le delegazioni del primato pontificio conferito ai Vicari e Prefetti apostolici, le religioni clericali esenti, i capitoli, le parrocchie; quelle che immediatamente e formalmente costituiscono parte della società perfetta o si riferiscono direttamente alla stessa; quelle che, per quanto in un campo determinato e limitato, attuano il fine sociale pubblico della Chiesa, per cui appartengono in qualche modo all'organica costituzione della medesima. (46) Cfr. CrPROTTI, Lezioni di diritto canonico, p. 200. (47) Cfr. PRETI, Il riconoscimento delle persone morali in diritto canonico, in Archiv. dir. ecclesiastico, 2, 1940, p. 339, n. IO. (48) Ad esempio NAz, Traité de droit canonique, tom. I, Paris, r946, P· 244, n. 360. (49) Ad esempio WERNZ-VIDAL, Ius canonicum, val. II: De Personis, n. 30, p. 32; MAROTo, lnstitutiones iuris canonici, vol. I, n. 459, d, 3; CAvr– GIOLI, Manuale di diritto canonico, p. 170; PRETI, Il riconoscimento delle per– sone morali in diritto canonico, in Archiv. dir. ecclesiastico, 2, 1940, p. 336-339; PE.TRONCELLI, Diritto canonico, Napoli, 1953, p. 77-78.

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