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II. - Secondo l'autorità che le costituisce si distinguono le per– sone morali per diritto divino da quelle stabilite per diritto ecclesia– stico. La Chiesa Cattolica (persona morale collegiale) e la Sede Apo– stolica (cioè il Primato del Romano Pontefice o ufficio del medesimo) sono persone morali di diritto divino. Con ciò si vuol esprimere che esse hanno per diritto divino la capacità di esser soggetti di situa– zioni giuridiche (43). Tutte le altre persone morali sono di diritto ecclesiastico, costituito « a iure )) oppure « ab homine » com'è espres– so nel can. 100 § I : « Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatìone divina; ceterae ìnferio– res personae morales in Ecclesia eam sortiuntur sive ex ipso iuris praescripto sive ex speciali competentis Superioris ecclesiastici conces– sione data per formale decretum ad finem religiosum ve! caritati– vum )), Anche l'Episcopato è di istituzione divina, e quindi è insop– primibile; le singole diocesi invece, sono di istituzione ecclesiastica. In base allo stesso criterio dell'autorità si possono distinguere le persone morali di diritto pontificio e quelle di diritto diocesano, se– condo che siano costituite dalla Santa Sede o da un'autorità ecclesia– stica inferiore. Tale distinzione che riguarda anche quegli enti che sono persone giuridiche « ipso iure», è espressa nel Codice solo per le Religioni (can. 488 n. 3), ma può estendersi anche ad altri enti. È da notarsi che vi sono enti che possono essere costituiti da autorità ecclesiastiche che non siano diocesane : è il caso dei sodalizi terziari, che vengono eretti dalla competente autorità degli Ordini da cui di– pendono, con il consenso degli Ordinari dei luoghi (44). Lo stesso dicasi per tutte le altre associazioni di fedeli, la cui costituzione in persona morale, per privilegio apostolico, è riservata ad altri Supe– riori ecclesiastici (45). stioni attuali di diritto canonico, Roma, 1955, p. 93-rro; RoMITA, Parrocchia, chiesa parrocchiale e beneficio parrocchiale come distinte persone morali nel diritto canonico e civile italiano, nell'opera: Questioni attuali di diritto canonico, Roma, 1955, p. nr-130. (43) Cfr. can. roo § .I e 1495 § I. (44) Can. 703 § 2 confrontato col can. 686 § 3. (45): Can. 686 § 2.

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