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- 17- zionali. Solo che nelle persone morali collegiali le persone fisiche v1 entrano come causa materiale e costitutiva, invece nelle persone mo– rali non-collegiali le persone fisiche vi entrano solo come elemento or– ganico o causa finalistica. Un'associazione ecclesiastica collegiale avrà bisogno almeno di tre individui per essere eretta in persona giuridica, mentre una massa di beni non avrà bisogno di individui, per quanto la stessa massa sia destinata per il bene di individui determinati o in– determinati, e, per poter agire, ha bisogno di persone fisiche che la rappresentino. A volte, nell'area canonistica come d'altronde anche in quella ci– vilistica, si prova difficoltà a dare un giudizio su di una persona mo– rale, se sia, cioè, collegiale o corporativa oppure non-collegiale o isti– tuzionale. E così non è raro incontrarsi in persone morali collegiali di natura istituzionale, ed in persone morali non-collegiali con strut– tura corporativa. Appartengono, ad esempio, alla prima categoria i Capitoli cattedrali e gli Ordini regolari, che sono, da una parte veri e propri collegi e, dall'altra parte, organi costitutivi della Chiesa, par– tecipanti dei poteri giurisdizionali o amministrativi della medesima, in forza della volontà del Sommo Pontefice, il quale è estraneo al loro collegio .. Sono dotati inoltre di una speciale funzione e potestà pub– blica. Sono da annoverarsi nella medesima categoria le persone morali ineguali, in cui fra i membri esiste un certo ordine o gradazione ge– rarchica, in forza della quale la capacità di agire della persona morale è riservata solo ad alcuni membri della medesima. Ciò si verifica negli Istituti religiosi, nelle provincie e nelle case religiose, in cui molti diritti vengono esercitati non a seguito di decisioni prese collegial– mente da tutti i religiosi, ma solo da determinati religiosi o da un pre– visto collegio dei medesimi. Così per tutto un Istituto religioso vi è un Consiglio generale, per una Provincia un Consiglio o Definitorio provinciale e per una Casa religiosa un Consiglio o Discretorio lo– cale (40). Non mancano poi nella Chiesa persone morali propriamente non– collegiali, composte essenzialmente di un complesso di cose, nelle quali si rinviene l'uno o l'altro elemento proprio delle persone morali col- (40) Cfr. MoLIToR, Orden und Kloster als Kirchliche Persona moralis, Breslau, 1939, pp. 24-27; M1cHIELs, Principia generalia de personis, pp. 357-358.

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