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- 16 - organizzativa specifica. Un tipo di persona morale a governo centra– lizzato è rappresentato da una Provincia religiosa che, secondo il can. 488 n. 6, è « l'unione fra di loro di più case religiose sotto il mede– simo Superiore e costituente parte della stessa Religione>> (37). Oggi la Santa Sede favorisce ed approva le cosiddette « Federa– zioni di monasteri di monache >> che professano fondamentalmente la stessa Regola. Si tratta di monasteri che conservano una distinta ed autonoma personalità morale con particolari costituzioni e costu– manze, ma che, nell'intento di un mutuo aiuto spirituale, materiale e di personale capace da scambiarsi, si costituiscono in federazioni con una Superiora generale comune. Quello però che oggi è invalso nella legislazione e nella prassi della Chiesa circa le federazioni dei mona– steri femminili, era già· conosciuto e praticato in alcuni Ordini mo– nacali maschili riuniti in federazioni sotto un Abate Generale. Sono da ricordarsi i Benedettini confederati: la loro confederazione risale al 1893 ed abbraccia oggi 15 Congregazioni (38). Nell'ambito civilistico sono da menzionarsi le federazioni, com– poste da più associazioni unitarie, e ie confederazioni di più federa– zioni (39). La determinazione della persona morale federativa è importante nel campo dei Terzordini, per definire la natura della personalità giuridica da attribuirsi a certe organizzazioni terziarie di ambito su– periore a quello di un sodalizio, quali sono i Commissariati Generali, Nazionali, Provinciali e Distrettuali. Ci ritorneremo sopra a suo luogo. ro. - La classificazione canonistica delle oersone morali in colle- ' giali e non-collegiali non è assoluta; però quale divisione pratica è da ritenersi come la più adatta all'indole classificatrice del diritto cano– nico. Non è assoluta, poichè come troviamo persone fisiche in quelle collegiali, così ve ne troviamo anche in quelle non-collegiali o istitu- (37) << Venit nomine Provinciae, plurium religiosarum domorum inter se coniunctio sub eodem Superiore, partem eiusdem religionis constituens )). (38) Vedi Enciclopedia Cattolzca, vol. VIII, alla voce <<Monachismo», col. 1256; Dictionnaire de droit canonique, alla voce << Fédérations des mona– stères de moniales )), coll. 826-827. (39) Vedi Nuovo Digesto Italiano, vol. III, 1938, alla voce << Confedera– zioni».

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