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8. - Classifica.iione (36). - Le persone morali ecclesiastiche pos– sono così classificarsi: Secondo la loro interna struttura, ossia secondo il substrato ma– teriale a cui il diritto attribuisce la capacità giuridica, si distinguono in persone morali collegiali ed in persone morali non-collegiali (can. 99). Questa distinzione corrisponde a quella civilistica delle corporazioni e fondazioni o istituzioni. È collegiale se consta di più persone sin– gole, ma sempre con un jus sociale indipendente da esse, come un sodalizio, un capitolo, ecc.; è non-collegiale se non consta di persone, ma di una massa di beni (corporali o incorporali) che formano il su– biectum iuris in ordine al fine, come i benefici, le chiese, le cause ed opere pie, i seminari, ecc. Sia le persone morali collegiali che quelle non-collegiali possono esser formate da più persone morali: una Religione, ad esempio, può comprendere più Provincie ed una Provincia più case religiose (can. 488 n. 6, 531); come una Regione conciliare comprende più Diocesi e questa più parrocchie. 9. - Quando più persone morali inferiori ne formano un'altra di ordine superiore, se il legame fra di esse inferiori è così stretto da avere non soltanto identità di fine e dipendenza dalla medesima au– torità, ma anche intercomunicazione di mezzi, abbiamo in questo caso una persona morale d'indole centralizzata oppure d'indole fe– derativa. Sarà d'indole centralizzata se le singole persone morali di– pendenti non hanno una propria autonomia normativa e organizza– tiva specifica; sarà invece d'indole federativa se ogni persona morale inferiore, fatta ecc~zione per alcune cose, come un governo federale, un comune noviziato, ecc., ritiene la propria autonomia normativa e (36) A CORONATA, Institutiones iuris canonici, vol. I, ed. 1939, n. 137, p. 16r sgg.; MrcmELs, Principia generalia de personis in Ecclesia 2 , p. 354 sgg.; WERNZ-VIDAL, Jus canonicum, vol. II, n. 28, p. 28; CIPROTTI, Lezioni- di diritto canonico, Padova, 1943, p. 198 sgg.; CAVIGIOLI, Manuale di diritto canonico2, p. 168 sgg.; FERRARA, Teoria delle persone giuridiche 2 , p. 7 sgg.; RuFFINI, La classificazione delle persone giuridiche in Sinnibaldo dei Fieschi e C.F. di Sa– vigny, in Studi per le· onoranze di Schupfer, II, p. 313 sgg.; TraiM de droit ca– nonique publié sous la direction de R. NAz, tom. 1, Paris, 1946, n. 360, p. 244; NAz, Personnes morales d'après le Code, in Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1957, col. .I422; PETRONCELLI, Diritto canonico, Napoli, 1953, pp. 74-75.

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