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e caritativo, vien costituito dalla pubblica autorità come soggetto ca– pace di diritti ed obbligazioni)) (34). In questa definizione noi tro– viamo le quattro cause concorrenti necessariamente all'esistenza di qualunque ente, cioè la causa materiale, formale, efficiente e finale, e di conseguenza gli elementi costitutivi della personalità morale ec– clesiastica. La causa materiale, dunque, della persona morale nella Chiesa è « tutto ciò che è distinto dalla persona fisica ))' cioè una università di persone oppure una università di cose. La causa formale ne è la co– stituzione in « soggetto capace di diritti ed obbligazioni)>. La causa efficiente vien formata dalla « pubblica autorità>> competente, che concede il riconoscimento giuridico. La causa finale sono « gli scopi religiosi o caritativi >> che formano l'area finalistica principale ddl 'at– tività d'ordine spirituale della Chiesa, a distinzione delle finalità dello Stato d'ordine prevalentemente temporale. Negli scopi, naturalmente, in modo implicito, sono inclusi anche i mezzi necessari. 'Ordinariamente, prescindendo dalle quattro cause concorrenti alla formazione della persona giuridica vista sotto l'aspetto filosofico, si suole considerare nella natura della persona morale un doppio ele– mento: quello materiale e quello formale (35). L'elemento materiale, l'università delle persone o l'università dei beni, è come il substrato reale della personalità, al quale cioè il diritto imprime la qualifica di persona. L'elemento formale consiste in un atto dell'autorità' pub– blica che costituisce, cioè crea o riconosce, la personalità morale, ap– plicando norme e comandi giuridici da cui risulta l'attribuzione della qualifica stessa. Nel substrato reale della persona morale si suole far rientrare non solo la pluralità di persone o di cose concentrate in una unità organica, ma altresì il suo scopo determinato e l'organizzazione di mezzi adeguati e sufficienti per raggiungerlo. Ritorneremo a par– lare di questi elementi quando tratteremo della costituzione della per– sona morale ecclesiastica. Ora vediamo come essa può dividersi o classificarsi. (34) Persona moralis est « illud omne in Ecclesia, a persona physica di– stinctum quod in finem religiosum ve! caritativum publica auct'oritate constitu– tum est in subiectum capax iurium et obligationum >>. (35) Cfr. CrPROTTI, Lezioni di diritto canonico, Padova, 1943, p. 197; M1- CHIELs, op. cit., pp. 377, 387.

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