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competente che la emana e che riconosce la personalità morale ai vari enti corporativi o istituzionali. Filippo Maroto (29) definisce la persona morale: << Un ente giu– ridico, per concessione di diritto sussistente indipendentemente dalle singole persone, e dotato della capacità di acquistare ed esercitare di– ritti)). Vien sottolineato qui il concetto di astrazione che caratterizza l'essenza della persona morale, in opposizione alla persona fisica. Matteo da Coronata (30), per evitare le implicate questioni sulla natura della persona morale, si mantiene di proposito su un livello di ancora maggior genericità. Dice: « La persona giuridica o morale è tutto ciò che, all'infuori delle persone fisiche, è capace di diritti ed obbligazioni)). Tralasciamo le numerose definizioni date da studiosi di diritto civile (31) e veniamo ad una definizione della persona morale eccle– siastica che unisca in sè la sostanza generale costitutiva di ogni per– sonalità giuridica e quella specifica della persona morale nella Chiesa. Scegliamone solamente due - come abbiamo detto -- quella dello Stocchiero e quella del Michiels. Giuseppe Stocchiern(32) così definisce la persona morale eccle– siastica: «Unente giuridico a scopo di religione o di carità, costituito dall'autorità della Chiesa, sussistente indipendentemente dalle singole persone e capace di acquistare ed esercitare diritti )) . Si sente in essa l'eco della riferita definizione del Maroto, applicata alla persona mo– rale ecclesiastica. Gommaro Michiels (33) dà la seguente definizione che ci sembra _la più precisa e completa. La persona morale ecclesiastica « è tutto ciò che, nella Chiesa, dùtinto dalla persona fisica, per un fine religioso (29) MAROTo, lnstitutiones iuris canonici, Matriti, I9I8, vol. I, 458. (30) A CoRoNATA, lnstitutiones iuris canonici, vol. I, I939, n. I35, p. 157. (3I) Ottima quella del FERRARA, La teoria delle persone giuridiche', p. 386: « Le persone giuridiche possono de finirsi associazioni od istituzioni formate per il raggiungimento d'' uno scopo, e riconosciute dall'ordinamento giuridico come soggetti di diritto )). (32) Sroccmm,o, Il codice del clero italiano 2 , Vicenza, I937, n. 129 pp. I24-I25• (33) MrcHIELs, Principia generalia de personis in Ecclesia, ed. 2a, p. 347. dr. LoBo, Tiene !a Acci6n Cat6lica pe'rsonalidad moral eclesiasti-ca?, in Revista Espaiiola de Derecho Canonico, vol. 7, 1952, p. 29I sgg.

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