BCCCAP00000000000000000000720

- 12 - La distinzione fra persona morale, intesa nel senso specifico della parola, e persona collettiva trova applicazione, relativamente ai Ter– zordini, nella divisione che alcuni autori fanno, dei sodalizi terziari in organici ed inorganici. Gli organici sarebbero quelli eretti con formale decreto in persona morale, gli inorganici (da non chiamarsi propria– mente sodalizi) sarebbero quelli non eretti come tali. Tra questi ultimi sono da collocarsi altresì tutte quelle Sezioni o Gruppi di giovani e di fanciulli che sorgono affiancati ai sodalizi dei Terzordini, e che, pur non avendo una personalità giuridica vera e propria, formano una collettività organizzata con propri statuti e con un Consiglio diret– tivo, subordinato al governo generale del sodalizio di cui formano appunto, come abbiamo detto, una Sezione o Gruppo. 7. - Definizione di persona morale. - Premesso il concetto gene– rico di persona morale, in rapporto anche alla differenziazione con la persona collettiva, sempre rimanendo nell'area canonistica, vediamo ora quale sia la sua vera natura, racchiudendola nell'àmbito di una breve definizione. Per quanto il legislatore ecclesiastico si astenga dal darla, memore, in tanta intrigata materia, dell' effato romano « omnis definitio in iure periculosa est: parum est enim ut non subverti possit >> (26), pure nel Codex (27) ne troviamo gli elementi necessari. E così illustri cul– tori di scienze morali e giuridiche hanno tentato di darci delle sin– tetiche definizioni della persona morale. Alcuni però, come il D'An– nibale, il Maroto e il Da Coronata, rimangono su una linea di gene– ricità, mentre altri, come lo Stocchiero e il Michiels parlano specifica– mente della persona morale ecclesiastica. Giuseppe D'Annibale (28) così in genere la definisce: « Tutto ciò che per legge è ritenuto capace di acquistare o esercitare diritti; sia che consti di più persone singole (corpora) sia che no, come gli ospe– dali, i benefici ecclesiastici>>. Evidentemente con la parola «legge>> occorre intendere non soltanto la legge emanata, ma anche l'autorità (26) D. 50, 17, 202. (27) Can. 99, confrontato col can. 100 § 1 e 87. (28) D'ANNIBALE, Summula theologiae moralis, Romae, 1892, I, 43.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz