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- II-· a nome di quelli che li diedero, in modo che, sciolta la società non riconosciuta o persona collettiva, i beni vengono divisi fra i soci (23). In particolare : a) Possono i fedeli associarsi per un onesto fine temporale, con– nesso con le finalità della Chiesa. Tali associazioni, la Chiesa, da parte sua, nè le approva nè le riprova, purchè non siano contrarie alle sue leggi; ad esse non concede nessun diritto positivo, ecclesiastico, distinto dai diritti dei singoli, e le lascia nella loro naturale entità. Tali potrebbero essere, ad esempio, alcune associazioni cattoliche ope– raie non dipendenti direttamente dalla Chiesa, ed alcune associazioni politiche che professano principi cattolici. Sembra che proprio ad esse voglia alludere il can. 684 quando enuncia che sono degni di lode quei fedeli che dànno il proprio nome ad associazioni raccomandate dalla Chiesa. Prescindendo dalla personalità giuridica che potrebbero avere dinanzi allo Stato, la Chiesa nel suo ordinamento le considera come persone collettive. b) Possono inoltre i fedeli associarsi per un fine onesto di ca– rìtà o di pietà. Tali associazioni, che vanno sotto il nome di pie unioni (can. 707 § I), non raramente sono dalla Chiesa lodate e raccoman– date; vengono concesse loro delle indulgenze, e qualche volta ricevono espressa approvazione. Tuttavia non sono dotate di vera personalità giuridica e non possono dirsi associazioni ecclesiastiche in senso stretto, pur soggiacendo, come d'altronde ogni fedele, alla vigilanza degli Ordinari, per ragione delle finalità intese (24). e) Possono infine associarsi i fedeli per un fine spirituale. Que– ste associazioni possono essere approvate dalla Chiesa con la conces– sione altresì di alcuni diritti e privilegi; ma con esclusione della per– sonalità giuridica propriamente detta. Tali sono tutte le associazioni ecclesiastiche che non furono, con formale decreto, erette in sodalizi ossia in persona morale, benchè fossero state approvate dalla legittima autorità ecclesiastica (25). (23) Cfr. MrcHrnLs, op. cìt., p. 396. (24) Cfr. can. 336 § 2; S.C. del Concilio, 13 novembre 1920, in A.A.S., XIII, 1921, p. 136 sgg.; Monitore ecclesiastico, 1921, p. 101-103. (25) Vedi il can. 686 § 2 confrontato col can. 687; ed il can. 702 con– frontato col can. 703 § 2.

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