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- IO - mento di persona morale da parte della competente autorità. Le per– sone collettive sono ammesse tanto nell'ordinamento canonico quanto in quello civilistico italiano. Quest'ultimo ne parla negli articoli 26-38 del Codice civile sotto la nomenclatura di « associazioni non ricono– sciute>> e le disciplina a riguardo dell'ordinamento ed amministrazione (art. 36), del fondo comune (art. 37) e delle obbligazioni (art. 38). Nel diritto della Chiesa poi, oltre le associazioni daila medesima erette in persone morali, vi sono anche altre associazioni liberamente costituite dalla privata volontà dei fedeli, prive di personalità giuri– dica, ma ordinate ad un fine ecclesiastico, prossimo o remoto. E queste associazioni private, non riconosciute giuridicamente, vengon dette appunto persone collettive. Qualche autore (20) le chiama persone giu– ridiche private, appellattivo che giustamente non piace nè a noi nè ad altri (21). Per quanto si tratti di semplice terminologia, per amor di precisione, bisogna chiamarle persone collettive, come più comune– mente si fa (22). Esse sono fondate sul principio della libertà di as– sociazione: come è un diritto di natura per tutti gli uomini di asso– ciarsi per un qualunque fine onesto, così è un diritto connaturato a tutti i cristiani, elevati ad un ordine soprannaturale mediante il bat– tesimo, quello di associarsi per un fine soprannaturale, religioso o caritativo. Tali persone collettive, sorte indipendentemente da qua– lunque autorità ecclesiastica, di fatto sono esplicitamente ammesse nel diritto della Chiesa, e, secondo la loro diversa natura, vengono rac– comandate o anzi approvate; inoltre vien loro concessa una certa ca– pacità giuridica più o meno estesa, non del tutto eguale però a quella delle persone morali propriamente riconosciute, ad esempio, la capa– cità di possedere beni propri in quanto appartenenti alla persona mo– rale e non ai singoli individui formanti la persona collettiva. Questa distinzione tra persona morale e persona collettiva, in rapporto ai beni è importante, poichè nella prima detti beni vengono posseduti e am– ministrati a nome della persona morale stessa, nella seconda, invece, (20) A. CoRONATA, Institutiones Juris Canonici, voi. I, ed. .I939, p. r62, n. 137. (21) Ad esempio al MrcHIELs, op. cit., p. 395, nota I. (22) Lo afferma lo stesso Matteo da Coronata, nell'opera e luogo citato. Cfr. BERTOLA, Corso di diritto canonico3 - La costituzione della Chiesa, Torino, 1958, pp. 145-147.

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