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soprattutto di considerare tale realtà, propria della persona collettiva, come una realtà esistente in sè e per sè, anteriore al riconoscimento giuridico, sicchè l'intervento della Chiesa o dello Stato si limita sol– tanto a fornire l'armatura esteriore alla persona collettiva, mentre questa, nella sua organizzazione interna, resta indipendente dal rico– noscimento. 5. - Teoria conciliativa. -- La persona morale non è una mera finzione, e non è neppure una realtà del tutto corrispondente alla realtà ontologica della persona fisica. Essa è una via di mezzo fra le due opposte teorie: ha del fittizio, o meglio dell'ideale, e del reale. Secondo una dottrina, sostenuta da valenti canonisti come il Mi– chiels (18), il Vidal (19) ed altri, le persone morali sarebbero enti di ragione con fondamento nelle cose (entia rationis cum fundamento in re). << Entia rationis ))' perchè il vero soggetto di diritti nelle per– sone morali non è la somma aritmetica delle persone fisiche o delle cose che la compongono, ma un'entità astratta, da esse distinta, anzi addirittura indipendente. « Cum fundamento in re))' poichè tale astrazione suppone ìl fatto naturale delle associazioni. La persona mo– rale in tal modo è una creazione del diritto in relazione ad una realtà sociale, allo stesso modo come la persona fisica è una creazione del diritto in relazione ad una realtà corporea; è, cioè, una realtà giu– ridica di una realtà sociale a cui il diritto dà una particolare struttura, con diritti e doveri. 6. - Persona morale e persona collettiva. - In rapporto al con– cetto generale di persona morale occorre far notare la diflerenza che esiste fra questa e la persona collettiva. Per la persona morale - come abbiamo accennato più sopra - si richiedono tutti e quattro gli ele– menti costitutivi della medesima: unità organica, scopo permanente, mezzi adeguati e riconoscimento da parte dell'autorità competente. Ora alla persona collettiva fa difetto proprio lo specifico riconosci- (18) M1cHIELs, Principia generalia de personis in Ecclesia, ed. 2a, p. 564. (19) VIDAL, fus canonicum auctore P. Francisco Xav. Wernz, S.f., ad Codicis normam exactum, tom. II: de Personis, ed. 2a, Romae, 1928, p. 27; n. 27, nota (2). ·

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