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-8- signi, quali il Beseler, il Salkowski, il Bluntschli, il Gierke e molti altri. Quantunque sia una dottrina piuttosto moderna, si è rapida– mente diffusa e va sostituendo l'altra tradizionale della finzione. Se– condo il suo maggior esponente, O. F. Gierke (17), oltre l'individuo, vi sono collettività di individui, organismi perseguenti scopi sociali, i quali, al pari degl'individui singoli, hanno vita autonoma. Queste collettività, pur trovando base nella pluralità di persone fisiche, sono unità a sè stanti e hanno una realtà, sia pure diversa da quella delle persone fisiche, ma non per questo meno effettiva e sicura. Le due teorie hanno i loro riflessi conseguenziali particolarmente nella questione della natura ed effetti del riconoscimento ecclesiastico o statuale. Dalla teoria della finzione nella persona giuridica consegue che dal diritto soltanto, e quindi solo dalla Chiesa o dallo Stato, de– riva la nascita della persona giuridica, la sua capacità, la sua fine, come alla suprema autorità riconoscitrice sono devoluti, in caso di estin– zione, i beni costituenti i mezzi destinati all'attuazione degli scopi propri della persona estinta. Dalla teoria della realtà, invece, discende che, essendo le persone giuridiche enti reali collettivi capaci di vo– lere e di agire, devono godere anch'essi di una propria soggettività giuridica, al pari degl'individui singoli, e la Chiesa o lo Stato, attri– buendo tale soggettività, non crea la persona giuridica, ma la rico– nosce semplicemente, come non crea, ma riconosce soltanto, la per– sonalità negli individui. E discende ancora che la capacità di questi organismi non è derivazione esclusiva dell'ordinamento giuridico, come vuole la teoria della finzione, e che, in caso di estinzione della persona giuridica, i beni non sono senz'altro devoluti all'autorità ri– conoscitrice. Circa il merito delle due teorie, rileviamo che ambedue, portate all'estreme conseguenze, peccano, la prima per difetto e la seconda per eccesso. La teoria della realtà, però, ha il grande merito di aver svin– colato il concetto di persona da qualsiasi necessario riferimento al– l'uomo, e di aver riconosciuto decisamente che, oltre ai singoli indi– vidui, soggetti di diritt~ sono puranche gli enti collettivi, di cui è affermata una propria realtà. Senonchè, l'eccesso di questa dottrina è (17) GIERKE, Das deutche Genossenschaftsrecht, 3 voll.; Genossenschaftstheo– rìe und die deutsche Rechtssprechung, 1887; Deutsch Prìvatrecht, I, p. 456 sgg.

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