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cristianesimo, una emanazione della carità, idea essenzialmente nuova, e in quelle primi origini non ebbero altro che scopi di beneficenza e di pietà)) (14). « Per questo motivo - dice Giovanni Cavigioli (15) - nel diritto pubblico europeo, fino alla laicizzazione avvenuta nel se– colo scorso, tutta la fioritura di opere pie fu sotto il controllo esclu– sivo del diritto canonico e dell'autorità ecclesiastica. E anche quando furono secolarizzate, serbarono la qualifica generica di pietà che è la cifra delle loro origini religiose >>. 4. - Teoria della finzione e teoria della realtà. - Esula dal no– stro limitato còmpito seguire filosofi e giuristi nella soluzione da essi cercata al fenomeno della personificazione e nella indagine sulla es– senza della persona morale. Ci basti ricordare che al riguardo le teorie fondamentali si possono ridurre a due: la teoria della finzione e quella della realtà ( r6). La prima, dominante per lungo tempo in Italia e all'estero, spec cialmente in Germania, e seguita da grandi giuristi, quali l'Heise, il Savigny, il Puchh, l'Arndts, l'Unger e numerosi altri, muove dal principio che solo l'uomo può essere soggetto di diritti, giacchè solo l'uomo ha una volontà e una capacità naturale, che consente la rea– lizzazione dei medesimi. Fuori della persona fisica, non esistono enti capaci di diritti e di doveri se non per virtù dell'ordinamento giuri– dico, il quale finge in un'associazione di uomini o in un insieme di beni la esistenza di una unità, e a questa attribuisce la soggettività, vale a dire considera questa unità fittizia come persona. Alla teoria della finzione si oppone la teoria della realtà con le sue molteplici derivazioni, quali la teoria della persona reale-ideale del Dernburg, la teoria del diritto soggettivo del Bernatzik e del Mi– choud, la teoria della volontà dello Zitelmann e del Meurer, le stesse teorie cosiddette individualistiche inaugurate da Jhering, ed altre minori. Iniziata dai pubblicisti, la teoria della realtà vanta nomi in- (14) Il cristianesimo che inflùì sul diritto romano ad operare delle pro– fonde trasformazioni su diversi istituti giuridici, ebbe il suo influsso trasfor– matore anche sul concetto di persona giuridica. Cfr. MAURo, op. cit., p. 14 sgg. (15) CAvIG10L1, Manuale di diritto canonìco 2 , p. 167, nota (2). (16) Per una sintesi sull'argomento vedi: MENOTTl DE FRANCEsco, Per– sona giuridica, nel Nuovo Digesto Italiano, IX, p. 934 sg. Per una più vasta analisi vedi: FERRARA, La teoria delle persone giuridiche, 1923, p. 131 sgg.

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