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-6- Soggetto di diritto non sono più le persone .fisiche, ma il collegio, il corpo morale. Può essere inoltre persona morale un istituto o una cosa o un patrimonio destinati ad una certa .finalità che diviene così soggetto di diritto. Sono le cosiddette piae causae o fundationes. In queste non sono assunte a soggetto giuridico le persone che le costi– tuiscono, che vi conferiscono i beni o le dirigono, ma le cose o la massa patrimoniale, i cui redditi devono servire ad uno scopo utile e duraturo. Abbiamo così una generica divisione di persone morali distinte in universitates personarum e in universitates bonorum, vale a dire in corpora.z.ioni e in fondazioni. Questa distinzione fondamen– tale, elaboratasi lentamente in sistema definitivo, rimane sostanzial– mente negli ordinamenti moderni e trova norme proprie nel Codice di diritto canonico ed anche in quello di diritto civile italiano, che parla di associazioni e fondazioni (art. 12, r4, r6, ecc.). Nelle corporazioni predomina l'elemento personale e nelle fonda– zioni quello patrimoniale; ma le une e le altre hanno comuni alcuni requisiti essenziali, cioè: 1) una pluralità di uomini e di cose raggruppati in una unità orgamca; 2) uno scopo permanente; 3) un'organizzazione di mezzi adeguati e sufficienti; 4) il riconoscimento da parte della competente autorità. E da notare che mentre il concetto di corporazione trova la sua origine ed il suo sviluppo nel diritto romano dell'età classica (n), il concetto di fondazione o pia causa è una creazione dello spirito cari– tativo del cristianesimo che fu ideatore di tante istituzioni, intese ad alleviare le sofferenze dei miseri e dei poveri. Il termine di pia causa è già usato in tal senso nelle fonti giustinianee (12), ma rivela l'im– pronta cristiana, perchè « le fondazioni - come scrive il Bonfante (r3) che pure è così restìo ad ammettere gli influssi cristiani nella compila– zione definitiva del diritto romano - sono un portato genuino del droit privé romain, Paris, 1942; DuMAs, Personnes morales (époque romaine), in Dict'ionnaire de droit canonique, Paris, 1957, col. 1359; MAuRo, La persona– lità giuridica degli enti ecclesiastici, Roma, 1945, p. 1 sgg. (II) Cfr. FERRARA, Teoria delle persone giuridiche 2 , p. 22 sgg., p. 38. (12) Cod. 8, 54, 34. (13) BoNFANTE, Istituzioni di diritto romano' 0 , Torino, p. 69, § 20.

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