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- 106 - soppresse o vietate, poichè ciò sarebbe contrario non solo ai diritti della Chiesa, ma anche alla libertà dei singoli, sancita dalla Costitu– zione italiana (16). Inoltre non è misconosciuta la obbligatorietà della loro dipendenza dall'autorità ecclesiastica (17). (16) Art. 18: « J cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale ii. (17) Cfr. DA GANGI, art. cit., in Palestra del Clero, 1952, p. 640; App. Catania 16 giugno 1941, in Archiv. dir. ecclesiastico, 1941, p. 352 sgg.

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