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- rn5 - tari all,e associazioni riconosciute (IO); la parificazione tributaria degli enti d1 culto o di religione a quelli di beneficenza ( I 1). Per contrario Io Stato subordina ancora al diritto comune la ca– pacità di stare ed agire in giudizio, la responsabilità civile e penale, la procedura per riscossione di crediti, ecc. (12). In particolare è da rilevarsi che « gli istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esetàtino attività di carattere educativo, assistenziale o, comunqU'e, di interesse sociale a favore dei laici, sono sottoposti alle leggi civili con– cernenti tali attività >> ( I 3). Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistere nelle associazioni deve essere riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato (14). 66. - Trovandoci in argomento vogliamo rilevare anche lo stato giuridico civile dei sodalizi terziari non riconosciuti dinanzi allo Stato. - Mentre nell'ordinamento della Chiesa non esistono enti di fatto, poichè tutti gli enti con fine religioso o caritativo sono compresi sotto la sua tutela, in quello civile essi esistono quando collettività, società, comitati o masse patrimoniali si costituiscono in formazioni unitarie per conseguire determinati fini, indipendentemente dallo Stato. Que– sto non può ignorarli. E se sono enti ecclesiastici, riconosce l'efficacia giuridica della legislazione canonica che li governa, e in base a questa la magistratura deve pronunciarsi. Tali enti, però rimangono soggetti in pieno alla legge comune, senza usufruire dei diritti e dei privi– legi di quelli che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (15). · Le associazioni non riconosciute civilmente non possono essere (rn) Concordato, art. 29 lett. b, ult. cpv. (II) Concordato, art. 29. lett. h. Cfr. BAFILE, Rassegna di giurisprudenza civile, in Arch. dir. ecclesiastico, 1940, p. 351. (12) Cfr. SToccHIERo, Il codìèe del clero italiano, p. 139, n. 140. (r3) Art. 5 Legge 27 maggio 1929, n. 848. (14) Art. 4 Legge 27 maggio 1929, n. 848. (15) SToCCHIERo, op. cit., p. 140, n. r41; JAcuzro, op. cit., p. r64; Cassa– zfone 23 luglio 1937, in questa Rivista, _r938, p. 330. Le leggi .civili sulle asso– ciazioni di fatto sono esposte negli art. 36-38 del e.e.

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