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senz'altro (6). Di regola per un sodalizio terziano sarà il Ministro o qualche esponente terziario del medesimo. Ciò sia detto anche per le organizzazioni territoriali o dipendenti del Terzordine, nel caso che nella loro compagine direttiva vi siano dei laici. Che se in detta compagine direttiva non vi sono altri che Religiosi dell'Ordine pri– mario, sarà un Religioso del medesimo, designato dai suoi Superiori, a rappresentare l'ente da riconoscersi. Affìnchè possa essere rappresentante legale di un sodalizio ter– ziario un sacerdote religioso, è necessario l'indulto della Santa Sede,. che si suole concedere solo in caso di necessità e temporaneamente. 65. - Stato giuridico di sodalizi riconosciuti civilmente (7). - Il riconoscimento importa la capacità di acquistare e possedere (8). Sono ad essi pienamente applicabili, nell'ambito dell'ordinamento italiano, le norme canoniche (can. 684-706) sulla erezione, titolo, sta– tuti, vigilanza dell'Ordinario, recezione ed espulsione dei membri, assemblee, elezioni, ecc. In nessuna maniera può intervenire l'auto– rità civile, per esempio in difesa dei diritti di un socio che si senta illegittimamente espulso, o per regolare diritti dei singoli ascritti, ecc., poichè tale intervento sarebbe in contrasto con l'autonomia della Chiesa. I beni vengono amministrati a norma del can. 691, degli statuti legittimamente approvati dalla Chiesa, e delle leggi canoniche sui beni ecclesiastici in genere, senza alcun controllo dell'autorità sta– tale, all'infuori dell'autorizzazione governativa prescritta a tutti i corpi morali per gli acquisti di immobili e di liberalità (9). Detti sodalizi godono di speciali facilitazioni: quali l'esenzione da ogni tributo nel trasferimento d'immobili dai precedenti intesta- (6) DA GANGI, art. cit., in loco cit., 1952, p. 639; In., Gli ecclesiastici in Italia, n. 60, pp. 122-124- (7) DA GANGI, art. cit., in loco cit., .1952, p. 640. (8) Legge 27 maggio 1929, n. 848, art. 4, in DEL GIUDICE, Codice, p. 214. (9) Concordato, art. 30 comma I. Il tema dell'autorizzazione agli acqui- sti lo si può vedere trattato da OuvERo, Gli acquisti degli enti ecclesiastic:i nel diritto italiano, Milano, 1946; GisMoNDI, L'autorizzazione statale alle alienazioni degli enti ecclesiastici, in Giurispr. ital., 1938, I, 1, 1082; ScAvo LoMBARDo, In tf:ma di autorizzazione agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di enti ecclesiastici, in Archiv. dir. ecc!., I, 1939, n. 440. "

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