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-5- , num causa constitutum est)) (9). La persona fisica dell'uomo nella sua individua sostanza di natura razionale ci si presenta, pertanto, come il soggetto tipico del diritto, con minore o maggiore capacità di agire. Ma la zona del diritto si estende anche al di là e al di sopra del singolo. Vi sono infatti nella vita umana delle finalità giuridiche che, pur interessando indirettamente i singoli, di per sè sono ordinate ad un bene comune che va oltre l'utilità e la necessità degli individui. Ora, affinchè tali finalità potessero essere promosse e raggiunte, fu d'uopo riconoscere un complesso di diritti e di obbligazioni in un soggetto che non fosse la persona naturale, ma una persona sociale, un ente corporativo o istituzionale cioè, a cui competesse la perso– nalità giuridica. È questo il concetto fondamentale e generico di persona mo– rale; la quale potrà essere primieramente costituita da una pluralità di uomini che intendono perseguire un qualche fine, con propri di– ritti, distinti e indipendenti dai diritti dei singoli soci che possono continuamente mutarsi. È quella che fin dall'epoca del diritto romano classico e post-classico è chiamata universitas, corpus, corporatio (rn). 1923, p. 5-n; GrnRGI, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, Fi– renze, 1889, sei volumi, voL r'; I--!ANIG, Das ontologische Wesen moralischer Personen nach dem Codex iuris canonici, in Ephemerides furis Canonici, IV, 1948, p. 193 sgg.; Das juridische Wesen der moralischen Personen, ibidem, V, 1949, p. 44 sgg.; LoBo, Tiene la Acci6n Cat6lìca personalidad mora! ecl'e,idstica?, in Revista Es-panala de Derecho Canonico, VII, 1952, p. 289 sgg.; NAz, Person– nes morale:s d'après la règlementation du Code, in Dici'ionnaire de droit cano– nique, Paris, 1957, col. 1420 $gg.; PETRONCELLI, Diritto canonico 4 , Napoli, 1953, p. 73; BERTOLA, Corso di diritto canonico - La costituzione della Chiesa 3 , Torino, 1958, p. 140 sgg.; GANGI, Persone fisiche e persone giuridiche, Mi– lano, 1946. (9) D. 1, 5, 2; I. 1, 2, 12. (ro) Per il concetto e l'evoluzione storica della persona giuridica nel di– ritto romano vedi: BoNFANTE, Istituzioni di diritto romano' 0 , Torino, 1946, p. 63 sgg.; DE MARTINO, Persona giuridica nel diritto romano, in Nuovo Di– ge'sto Italiano, IX, p. 931-932; MrcHIELs, Principia generalia de personis in Ec– clesia, ed. 1955, p. 349-352; FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, p. 22 sgg.; ALBERTARIO, Il concetto della persona giuridica nel diritto romano, in Miscellanea Vermeersch, Roma, 1935, t. II, p. 7-14; FERRINI, Manuale di Pan– dette3, Milano, 1917, n. 70 sgg.; D'ANGELO, fus Digest'orum, I, n. 474 sgg.; MoMMSEN, Zur Lehre van den romischen Korporationen, in Zeitschrift fiir Sa– vigny-Stiftung, 1904, p. 33 sgg.; ELIACHEWITcH, La personnalité juridique en

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