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" - ro3 - creto di erezione, poichè non può un'associazione terziaria essere eretta o costituita se non dalla competente autorità religiosa con il consenso dell'autorità diocesana (can. 703 § 2). Detto atto costitutivo sarà ne– cessario quando si tratterà di organizzazioni territoriali o dipendenti dal Terzordine, come per il riconoscimento civile di un Commissariato Provinciale del Terzordine o della Gioventù, ad esempio Francescana. A norma dell'art. 16 del codice civile « l'atto costitutivo e lo sta– tuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonchè le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diiritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione ... L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devolu– zione del patrimonio». Naturalmente, tutti gli elencati requisiti, per le associazioni religiose, devono sostanzialmente informarsi ai po– stulati del diritto canonico che l'ordinamento italiano - come ve– dremo più sotto -- riconosce nella loro efficacia. Nel caso che il decreto erettivo o costitutivo di un'associazione terziaria fosse andato smarrito, come può accadere per i sodalizi di antica data:, sarà sufficiente una dichiarazione del Superiore religioso che attesti dell'esistenza dell'associazione ab immemorabiN. I documenti atti a comprovare il fine del Terzordine sono la Regola approvata dalla Santa Sede e lo statuto dell'associazione o so– dalizio, se vi fosse. L'esistenza di un patrimonio sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento dell'associazione può esser dimostrata con ricevute di versamento su libretti di Banca, d'investimenti in Buoni fruttiferi, in titoli di Stato, ecc., con dichiarazioni legali di beni immobili ed anche con l'esposizione delle norme contributive stabilite dalle regole o sta– tuti dell'associazione o sodalizio; La pratica per il ·riconoscimento giuridico dovrà essere ·istruita presso la Prefettura, che con suo parere, la trasmetterà al Ministro del– l'Interno. 64. - Il rappresentante. - Sarà colui che è designato come tale dagli statuti o dall'autorità ecclesiastica: la legge civile lo riconosce
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