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- 102 - dizione usata dal legislatore civile risulta evidente la possibilità di ri– conoscimento giuridico dei Terzordini iutieri e delle loro organiz– zazioni territoriali, supposto però che vi siano tutti i requisiti voluti dal citato art. 16 del Regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262. Ed a ciò non osta che i Terzordini in quanto tali e le loro eventualì orga– nizzazioni territoriali non siano persone morali « ex ipso iuris prae– scripto ))' poichè pur rimanendo come associazioni ecclesiastiche sem– plicemente approvate, possono, per comune interpretazione degli au– tori (5), ottenere il riconoscimento giuridico, bastando allo scopo l'as– senso deli'autorità ecclesiastica. E così non soltanto il Terzordine tutto iutiero, ma anche un Commissariato Nazionale, Provinciale, distret– tuale, possono ottenere la personalità giuridica civile. Che anzi un'as– sociazione non proprio terziaria, ma che emana da un Terzordine e fa parte della sua organizzazione, approvata o raccomandata dalla competente autorità ecclesiastica, può ottenere simile riconoscimento giuridico. È il caso, ad esempio, della Gioventù Antoniana dei Frati Minori, e della Gioventù Francescana dei Padri Cappuccini, che, essendo associazioni sorte come seminari di vocazioni terziarie e con dipendenza diretta dai Terzordini, possono, a nostro avviso, ottenere il riconoscimento civile, specie nella loro organizzazione accentrata, sia nazionale sia provinciale. 63. - Le formalità. - A norma dell'art. 16 del Regolamento del 2 dicembre 1929, n. 2262, di cui sopra, la domanda deve essere inol– trata al Ministro dell'Interno in carta da bollo, dal rappresentante. La domanda deve essere corredata: a) dell'atto costitutivo dell'associazione e del provvedimento di erezione o di approvazione canonica; ove questo non esista, dell'as– senso dell'autorità ecclesiastica; b) di tutti i documenti atti a comprovare il fine dell'associa– zione e l'esistenza di un patrimonio sufficiente ad assicurare il re– golare funzionamento di essa. L'atto costitutivo per i sodalizi terziari è lo stesso formale de- (5) STOcCHIERo, Il codice del clero italiano, n. 528; PETRONCELLI, Corso di diritto ecclesiastico, n. u5; DEL GrumcE, Corso di diritto ecclesiastico, n. 77; DA GANGI, art. cit., in Palestra del_ Clero, 1952, p. 639-640.

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