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- IOO - rocchia o alla quasi-parrocchia, ma alla diocesi o al vicariato o pre– fettura apostolica, che sono nel caso le persone morali immediata– mente superiori alle associazioni (88); poichè un parroco non può eri– gere un'associazione se non per potestà delegata, mentre un Supe– riore regolare locale, salve particolari disposizioni contrarie, può fon– dare con formale decreto un sodalizio terziario pe; potestà ordinaria, annessa cioè « ipso iure >> al suo ufficio. PARTE TERZA Riconoscimento civile di un sodalizio terziario. SoMMARIO: Eventuale necessità di riconoscimento civile di sodalizi, n. 60. - Possibilità di riconoscimento civile per i medesimi, n. 6r. - Possibilità di riconoscimento anche per i Terzordini in quanto tali e per le loro orga– nizzazioni territoriali, n. 62. - Le formalità, n. 63. - Il rappresentante, n. 64. - Stato giuridico di sodalizi riconosciuti civilmente, n. 65. - Stato giuridico civile di sodalizi terziari non riconosciuti dinanzi allo Stato, n. 66. 60. - Eventuaù: necessità di riconoscimento civile di sodalizi ter– ziari. - Vi sono dei ferventi sodalizi terziari in cui sorgono a volte opere d'interesse non soltanto religioso e caritativo, ma anche assi– stenziale, educativo e sociale. A perpetuare allora dette opere si vor– rebbero fare ai sodalizi delle donazioni anche d'immobili da parte di pie persone; ma non essendo essi civilmente riconosciuti, sorgono difficoltà specie per le persone alle quali intestare le donazioni stesse. Si presenta quindi la necessità del riconoscimento civile. Ci doman– diamo, pertanto: r) Può un sodalizio terziario ottenere, in Italia, il riconosci– mento di persona giuridica? 2) Possono ottenerlo anche i Terzordini e le loro organizza– z1orn territoriali ? 3) Quali saranno le formalità? 4) Chi sarà il rappresentante legale? (88) Cfr. VRoMANr-BoNGAERTs, De fidelium associationibus, p. 70, n. 45·

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