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- 99 - legatigli da più fondatori od offerenti, poichè in tal caso bisogna rispettare la 'loro volontà. In secondo luogo occorre vedere se even– tualmente vi siano dei diritti legittimamente acquisiti da terzi, ai quali bisogna rendere quel che loro spetta. In terzo luogo occorre esaminare se la destinazione dei beni sia già prevista dagli statuti, anch~ solamente interni, del sodalizio, poichè in possesso a volte di beni rilevanti, ordinariamente i sodalizi hanno statuti che rego– golano sia l'amministrazione sia la devoluzione dei medesimi. In– ti.ne se nessuna di queste nonne principali debba esser considerata, si ricorre al principio sussidiario della devoluzione alla persona mo– rale ecclesiastica sup,eriore. Ma in che senso bisogna prender questa superiorità? Nel senso di superiorità di grado oltre che di giurisdizione, oppure è suffi– ciente solo la superiorità di giurisdizione? Valgano degli esempi a spiegarci. E pacifico che estinta una diocesi, i beni vanno alla Santa Sede, come estinta una parrocchia vanno alla diocesi, e soppressa una casa religiosa vanno alla rispettiva Provincia. In questo caso vi è superiorità sia di grado sia di giurisdizione. Ma soppresso o estinto un sodalizio terziario, i suoi beni vanno alla casa religiosa regolare nel cui ambito giurisdizionale si trova oppure alla Provincia reli– giosa? Nel primo caso avremmo una superiorità soltanto di giuri– sdizione e non di grado, mentre nel secondo caso (provincia) una ' superiorità sia di giurisdizione sia di grado. La cosa non è ben chiara; per cui, salve tassative disposizioni statutarie che attribuiscono i beni all'una o all'altra. persona morale superiore, riteniamo che la per– sona morale ecclesiastica a cui i beni di un sodalizio terziario deb– bano essere devoluti sia la casa religiosa dalla cui giurisdizione di– pendeva, e non la provincia religiosa. Tale interpretazione ci sembra insinuata dalla parola « imme– diatamente>> superiore di cui il legislatore fa uso nel can. 1501, in– nanzitutto poichè il Superiore regolare locale forma una vera e propria autorità giurisdizionale nei confronti di un sodalizio, distinta dal medesimo, e poi perchè anche un Superiore locale, (ad esempio francescano) nell'ambito del suo distretto conventuale, può erigere giuridicamente un sodalizio terziario. Nè si può portare in contrario quanto vien affermato dai canonisti circa la destinazione dei beni di una associazione laicale estinta, che, cioè essi vadano non alla· par-

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