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il giudizio del quale prevale in caso di mancato accordo, rimanendo al Superiore regolare il diritto di ricorrere alla Santa Sede (86). b) Un sodalizio può cessar di esistere per inazione, cioè se per lo spazio di cento anni non vi sia nessuna persona del medesimo che lo rappresenti. I cento anni dell'estinzione giuridica si devono computare dalla morte dell'ultimo membro, in cui, a norma del can. 102 § 2, si accentrano i diritti del sodalizio. Essendo d'indole prevalentemente personale e non locale, un sodalizio di terziari non si estingue se vien distrutta la chiesa o il luogo dove fu fondato. Avendo un sodalizio la propria personalità giuridica in forza del decreto erettivo dei competenti Superiori, il consenso dei soci non può scioglierlo, come può sciogliere un'associazione semplicemente approvata. Mentre un sodalizio giuridicamente estinto per poter rivivere ha bisogno di una nuova erezione, quando i prescritti cento anni (can. 102 § r) non sono ancora passati, un Superiore o Direttore può rievocare al pristino stato una congregazione terziaria, senza un nuovo decreto formale, ma con la licenza dell'Ordinario del luogo, licenza che in caso non investe la validità dell'atto, ma è un requisito disciplinare per il reinserimento ufficiale del sodalizio nella vita so– ciale della Chiesa (87). 59. - Des.tinazione di beni. - Soppresso o estinto un sodalizio terziario, si vuol sapere a chi vanno i suoi eventuali beni. Oggi, ge– neralmente, buona parte delle congregazioni dei Terzordini non hanno beni rilevanti, eccetto alcuni oggetti di segreteria, alcuni mo– bili della sede, dei libri e qualche somma depositata in libretti di Banca. Non mancano però dei sodalizi ben organizzati che sono in possesso a volte di molti beni sia mobili sia immobili. A chi vanno eventualmente detti beni? La norma da seguire è contenuta nel can. 1501. E, pertanto, oc– corre in primo luogo fare attenzione se il sodalizio abbia dei beni (86) DA SANT'EuA A PIAmsr, Manuale, p. 187-188; VRoMANT-BoNGAERTs, De fidelium associationibus, p. 90, n. 60. (87) Cfr. VRoMANT-BoNGAERTs, op. cit., p. 90, n. 60, nota (3); DA SANT'EuA A PrANisr, Manuale, p. 189.

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