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-97- maggior parte dei membri o almeno del Discretorio (84). Con acu– tezza però il Vromant-Bongaerts (85) fa una distinzione che condi– vidiamo. Dice infatti: « A riguardo della traslazione di un sodalizio di terziari: se essa avviene da una chiesa od oratorio ad un'altra, nello stesso luogo, paese o parrocchia, per gli stessi fedeli per i quali fu eretta, allora non dipendendo tale erezione da una certa chiesa o luogo sacro, riteniamo che per la validità non si richieda nessuna licenza o intervento dell'autorità. Che se si tratta di traslazione ad un altro uogo, paese o parrocchia, in modo tale che il sodalizio venga destinato. ad un popolo diverso da quello per il quale in origine era costituito, in simile caso la traslazione non ouò avvenire senza '· l'intervento dell'autorità del Primo Ordine ed il consenso dell'Or- dinario del luogo dato in iscritto, poichè nel caso avremmo l'estin– zione di un sodalizio in un luogo ed una nuova erezione in un altro, per la quale occorre un formale decreto )) (can. roo § r, 686 § 3). Questo ragionamento risplende per _ logicità e quindi siamo del parere che, pur dovendosi rispettare un'eventuale tradizione che ri– chieda l'intervento dell'autorità nel traslocamento di sodalizi terziari, tale omissione non nuoccia affatto alla validità del sodalizio eretto, in persona morale. 58. - Per quanto un sodalizio terziario abbia un'esistenza illimi– tata nel tempo, pure può avvenire che cessi di vivere sia mediante un atto di soppressione da parte della legittima autorità sia per il fatto automatico che per lo spazio di cento anni rimanga senza vita (can. ro2 § r). a) La legittima autorità che può sopprimere un sodalizio ter– ziario è la Santa Sede e l'Ordinario del luogo (can. 699 § r e 2), occorrendo però gravi cause e salvo sempre, nel secondo caso, il diritto di ricorrere, in sospensivo, alla Sede Apostolica. Anche i Superiori dell'Ordine primario che costituirono il sodalizio, non ar– bitrariamente ma per giuste e gravi cause, possono scioglierlo. In tal caso però, devono procedere con l'assenso dell'Ordinario del luogo, (84) Vedi DA SANT'ELIA A PrANisr, op. cit., p. 190. (85) VRoMANT-BoNGAERTs, De fidelium associationibus, p. 89-90, n. 59.

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