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è sintomatico al riguardo che nella tradizione del Terzordine fran– cescano, confermata altresì dalla sua legislazione anche recente (82), il Direttore, pur potendo e dovendo revisionare i libri d'amministra– zione, non possa immischiarsi nelle cose economiche del sodalizio. Tuttavia quando si tratta di vedere chi sia il rappresentante giu– ridico di un Terzordine o di una sua organizzazione territoriale, come ad esempio di un Commissariate Nazionale, Provinciale, ecc., nel caso che detti enti non avessero nel loro organico direttivo de– menti laici adatti, riteniamo che allora il rappresentante sia il rispettivo Superiore dell'Ordine primario a tutti gli effetti ecclesiastici e civili. Va da sè inoltre che un sodalizio, pur avendo come suo rappresentante « ex officio >> il Ministro o Presidente, possa designare un rappresentante anche estraneo al Discretorio ma che tuttavia ap– partenga al sodalizio; questo almeno come norma ordinaria. Il che vale anche per tutto il Terzordine o per una sua sezione territoriale riconosciuta come persona morale. 57. - Traslazione ed estinzione di un sodalizio. - Uno dei casi che può verificarsi a riguardo della modificazione di un sodalizio terziario è il traslocamento da una sede ad un'altra. Ci si domanda pertanto: È soggetto un sodalizio terziario alla prescrizione del can. 719 § r e 2, secondo cui per la traslazione di una confraternita e pia unione da una sede ad un'altra occorre il consenso dell'Or– dinario del luogo, e, in caso che fosse riservata ad una religione, anche il consenso del Superiore religioso? La risposta di per sè non può essere che negativa, avendo il legislatore data tale norma esclu– sivamente per le confraternite e pie unioni, intendendo per trasfe– rimento di sede quella traslazione che avviene da un luogo ad un altro non da un altare ad un altro della stessa chiesa (83). Tuttavia comunemente i trattatisti del Terzordine applicano tale .norma per analogia anche ad esso: richiedono quindi il consenso del Vescovo, del Superiore regolare ed alcuni anche quello della (82) Costituzioni, art. u3, n. 7. (83) Cfr. DA SANr'ELIA A PrANISI, Manuale, p. 190; CAPPELLO, Summa iuris canonici, vol. II, ed. 2\ p. 28;r, n. 658; VRoMANr-BoNGAERTs, De fidelium associationibus, p. n3, nota (2), e p. 114 nota (2).

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