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dando, dei ,principi generali di orientarpento in materia, non precisa chi siano i rappresentanti dei sodalizi terziari. Fa capire indiretta– mente però che bisogna ricorrere agli. statuti particolari (can. 1653 § 3), i quali, ad esempio, nel caso di sodalizi del Terzordiny fran– cescano rilevano che il rappresentante di essi è il Ministro, il ·quale, oltre .che essere il superiore del governo interno, è anche il primo Ufficiale del sodalizio (79). Sempre nel campo esemplificativo del Terzordine francescano, contemplando le sue nuove Costituzioni, oltre i Discretori dei soda– lizi, anche Discretori distrettuali, provinciali, nazionali, generali e interobbedenziali, è stabilito che tra i terziari che li compongono, ogni anno, se ne elegga uno per Presidente, l'officio del quale sarà quello di rappresentare per sè o per altro tutto il Terzordine nel suo rispettivo ambito (So). Che se daì Terzordine passiamo all'Azione Cattolica, vedremo, ad esempio, che in quella Italiana « il Presidente generale rappre– senta anche civilmente per tutti i riguardi l' A.C.I. e risponde del suio andamento presso l'autorità ecclesiastica )) (81), come pure « il Presid,ente diocesano rappresenta a tutti gli effett.i l'A .C. diocesana, presiede e dirige le adunanze sia di Presidenza che di Giunta, prov– vede alle incombenze del governo ordinario in linea esecurtù1a )) (art. 41). Da quanto premesso ne discende che rappresentante di un so– dalizio terziario non sarà l'esponente del governo esterno, cioè il sa– cerdote che lo dirige, ma quello del governo interno, cioè il Mini– stro o Presidente; ed è logico, prima di tutto perchè si tratta di una associazione composta prevalentemente di laici e poi perchè il Di– rettore, come esponente della Chiesa e dell'Ordine, modera, informa e controlla soprattutto la parte spirituale e morale lasciando la parte amministrativa ed economica alla responsabilità del Discretorio. Ed (79) Costituzioni del Terzordine francescano, art. 140: « Minister, qui servus omnium sodalium esse debet, prout ipsum nomen denotati, e:st primus officialis sodalitatis. Munus habet... personam sodalitatis ad extra J;erendi )>. (80) Art. 121: « Ex his tertiariis unus quotannis eligatur Praesidens, cuius erit, per se vel per alium, totius Tertii Ordinis personam gerere intra suum ambitum, nempe, Praesidens provincialis in sua provincia, nat'ionalis, in sua natione, generalis ubique terrarum )), (81) Statuto del 1946, art. 17.

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