BCCCAP00000000000000000000720

- 94 - vesse alienare beni del sodalizio o fare obbligazioni, non potrebbe agire se non avuto il consenso del Discretorio; In questo caso egli agisce - come si dice - gremialiter, cioè dietro mandato o procura della persona morale. Allora agisce da vero rappresentante organico. Prima di conoscere quale sia il rappresentante di un sodalizio o di un Terzordine, affinchè possiamo arrivarvi tenuto conto del si– stema canonico generico, esaminiamo quali siano i rappresentanti di altri enti giuridici. In merito ci fanno da guida i canoni 1649 e 1653 che, pur riguardando la rappresentanza giudi.ziale di enti morali, in. linea di massima possono servire per tutti gli altri atti giuridici. Infatti, come principio il can. 1649 ci fa conoscere che a nome delle persone morali collegiali o non-collegiali di cui al can. roo § 3 sta in giudizio il rettore o amministratore, cioè la persona fisica che, per designazione dei sacri canoni, delle tavole di fondazione o degli sta– tuti particolari, tiene la direzione o amministrazione dell'ente. Come applicazione particolare poi il can. 1653 ci fa sapere che, tenuto conto della volontà degli organismi preposti al governo o alla tutela dei vari enti, la chiesa cattedrale e la mensa vescovile sono rappresentante dall'Ordinario del luogo; i capitoli, i sodalizi e, in generale, le persone morali collegiali sono rappresentate dal rispet– tivo prelato e superiore; e i benefici dal proprio beneficiario o tito– lare. Inoltre il Seminario è rappresentato dal suo rettore e per l' am– ministrazione dei beni dall'economo (can. 1358 e 1649); una chiesa è rappresentata dall'Ordinario diocesano (o da un suo procuratore), dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denomi– nazione o titolo, sia legittimamente ad essa preposto (can. 1649, 1526); gli Istituti pii, di cui al can. 1489 § 1, hanno per rappresen– tante il presidente al consiglio d'amministrazione; e le Religioni os– sia le associazioni religiose (case religiose, conventi, provincie, pro– cure, ecc.) trovano la loro rappresentanza nel rispettivo Superiore (78). Come sopra è stato accennato, i sodalizi, dunque, in qualità di persone morali collegiali, sono rappresentati dai rispettivi prelati e superiori. I prelati sono necessariamente ecclesiastici, mentre i supe– riori possono essere anche laici. Il legislatore canonico, quindi, pur (78) Cfr. SroccHIERo, Il codice del clero italiano, n. 988, p. 924 sgg.; ScAvo LoMBARDo, La rappresentanza dei Seminari e l'art. 30 del Concordato, in questa Rivista, 1942, p. · 5r

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz