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76 La con/essione delle parti nel proc. can. sino concordemente il fatto (la commixtio carnalis coniugati con una consanguinea della propria moglie prima della contrazione del matrimonio), che ha generato l'affinità. Può darsi che la commixtio carnalis in realtà ci sia stata; ma può anche non esserci stata. In questa seconda ipotesi la confessione è falsa e tradisce una mal celata collusione dei due coniugi contro il matrimonio per I'interesse, che hanno ambedue a scioglierlo. A prevenire ogni eventuale violazione del diritto naturale e del- 1'interesse pubblico la Chiesa nega ad ogni confessione dei co– niugi contro il matrimonio l'efficacia risolutiva, sì che non la si può classificare tra le confessioni civili definite avanti. Nelle cause di separazione personale la confessione del coniuge adul– tero fa piena prova e la separazione può essere autorizzata ( 129). 6. Effetti della confessione giudiziale criminale. a) La confessione criminale può fondare o reggere, come unica prova, la sentenza di condanna (130), supposto sempre, che le investigazioni del giudice l'abbiano riscontrata vera. b) Ne segue, che essa può far prova piena (131), atta quindi a formare la coscienza del giudice e a provocarne la sen– tenza. c) Quest'ultima deve necessariamente emettersi sia nel processo ordinario (132) che in quello sommario (133). d) La confessione giudiziale criminale rende notorio ( no– torietate iuris) il delitto (134). e) Essendo una prova sufficiente a formare la coscienza del giudice e a reggerne la sentenza, ne segue, che essa libera (129) c. 6, X, V, 16; c. 5, X, IV, 19. (130) c. 2, C. II, L (131) c. 2, C. II, 1. (132) c. 2, C. II, 1. (133) c. 2, V, 11, in Clem.. (134) c. 20, C. II, 5; c. 24, X, V, 40; c. 7, X, III, 2; c. 10, X, III, 2.

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