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74 La confessione delle parti nel proc. can. confessione. La presenza dell'avversario e dei testimoni non è richiesta per la confessione stragiudiziale civile discreta quando è emessa per iscritto ( 119), oppure è resa in una ultima volontà per soddisfare ad obblighi di giustizia o per lasciare dei beni in favore di cause pie (120). 5. Effetti della confessione giudiziale civile. a) La confessione giudiziale civile (contenziosa) è suffi– ciente da sola ( come unica prova) a che il giudice << ••• formet animi sui motum... )) (121) per la emissione della sentenza. È da ricordare ancora una volta che tale sufficienza presuppone sempre la attività indagatrice del giudice, il quale è tenuto a controllare la verità del contenuto della confessione. b) Formatasi la coscienza, il giudice deve emettere la sentenza risolutoria della lite. Ciò è certo quando la confes– sione è resa << in iure)) ( 122), ossia dopo la contestatio lit1s. Quando invece la confessione viene emessa prima della litis con– testatio, l'obbligo del giudice di emettere la sentenza non è san– cito dal Corpus Iuris Canonici, e, conseguentemente, la dottri– na non è uniforme; il mandatum, che il giudice dà in questo secondo caso, se riveste la figura esterna della sentenza, certo non ne ha I'intima natura, per cui si è inclini a ritenere, che la confessione resa prima della litis contestatio non esige e non produce la sentenza come effetto. e) Se la confessione, come unica prova, può formare la coscienza del giudice e provocarne la sentenza, bisogna conclu– dere, che essa fa prova piena (123). d) Conseguenza necessaria del precedente effetto è che (119) c. 14, X, II, 22. (120) c. 19, X, III, 26. (121) c. 6, X, I, 9. (122) c. 10, X, I, 36. (l23) c. 1, C. II, l; c. 2, C. II, 1; c. 17, X, II, 26,

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