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Cap. 111 - Nel Corpus luris Canonici 73 stessa della confessione e dalla giustizia. Detto requisito era san– cito già dal diritto romano nel D. XI. 1. 13. h) « . .. Favor ... )) : non deve apportare pregiudizio ad una res che gode il favor iuris (114). i) <( .. • Et lis ... )) : la confessione deve avere come oggetto un quid Jitigioso, ossia un fatto sottoposto a giudizio e di cui la sentenza deve determinare il soggetto di attribuzione. È la natura stessa della confessione processuale, che esige questa condizione, già richiesta dal diritto romano nel D. IX. 2. 23 § 1. l) « .. . lusve repugnet )> : l'oggetto della confessione deve essere qualcosa, che il diritto positivo non respinga nè rigetti. Nulla, per esempio, sarebbe la confessione di un delitto di si– monia, ove questo non sussistesse per l'assenza degli elementi costitutivi, richiesti dal diritto. È una condizione già sancita dal diritto romano nel D. XI. 1. 14. 1. I requisiti suesposti condizionano la validità della confes– sione giudiziale, sia essa criminale o civile. Condizionano anche la validità e l'efficacia della confessione stragiudiziale; salvo, ben inteso, quello contenuto nella espressione: « ius fit )), cui si oppone la natura stessa della confessione stragiudiziale, e, per la confessione stragiudiziale criminale, quello indicato dalla espressione: « et hostis )), che, per esempio, nel processo inqui– sitorio non si esige. La validità della confessione stragiudiziale civile è condi– zionata inoltre dai seguenti requisiti: a) che sia fatta alla pre– senza dell'avversario (115); b) che sia discreta (116); e) che sia attestata almeno da due testimoni idonei ( 117) e per di più ro– gati ( 118), ossia chiamati a bella posta per essere testimoni della (114) c. 5, X, IV, 13. (115) c. 10, X, II, 19. (116) c. 14, X, II, 22. (117) c. 23, X, II, 20. (118) c. 15, C. III, 9.
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