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72 La confessione delle parti nel proc. can. clesiastici contribuirono fortemente alla eliminazione della tor– tura da ogni procedura giudiziaria. d) «Contra se)>: la confessione (per sua natura) non deve mai essere fatta dal confitente in proprio favore. Ad una eventuale confessione, con la quale l'accusato tenti di coinvol– gere altri correi, non si annette alcuna efficacia (108), eccetto il caso che si tratti « de crimine maiestatis>> ( 109). Al giudice è vietato di interrogare il reo per scoprire eventuali correi (ll0). e) « I,us fit >>: la confessione è valida se emessa o dedotta (quella stragiudiziale) dinanzi al giudice competente a risolvere la relativa causa, il quale perciò è l'unico soggetto atto a rice– verla (lll). Per principio, giudice competente a risolvere un processo è quello della provincia, cui appartiene l'attore. Vi sono però altri fattori, che, quasi eccezioni a detto principio, de– terminano il giudice competente; sono indicati dai seguenti versi: « Contractus, crimen, reus et res, religioque Vel ratio similis, vel provocat aut recusat Excellit, iussus, vel si consentit uterque)) ( ll2). /) (( Et hostis >> : la confessione deve emettersi alla pre– senza dell'avversario; questo requisito, proveniente dal diritto romano, è implicitamente contenuto nei cc. 1-6, C. III, 9. Nelle Collectiones delle Decretali del Corpus Iuris Canonici non lo si riscontra più. Segno che deve essere andato subito in desue– tudine, perchè contrario alla aequitas canonica (ll3). g) << Neve natura neget >): affinchè la confessione sia va– lida è necessario che il suo contenuto sia possibile in natura e non sia un assurdo. È una condizione richiesta dalla natura (108) c. 10, X, II, 20. (109) c. 5, c. xv, 3. (110) c. 1, X, II, 18. (111) c. I, C. III, 6; c. 2, C. III, 6; c. 6, C. III, 6; c. 12, C. III, 6; c. 18, C. III, 6; c. l, C. V, ,i; c. 2, C. V, 4; c. 1-3, C. VI, 3; c. 43-45, C. XI, l; c. 4, X, II, 1; c. 1-20, X, II, 2. (112) Glossa, v. Extra Provinciam, in c. 1, C. III, 6. (113) ScHMALZGRUEBER F., S.J., lus ecclesiasticum universum, Romae 1844, in lib. II, tit. 18, n. 14.
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