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70 La confessione delle parti nel proc. can. cere la confessione; I'uso della tortura nei tribunali ecclesiastici di qualche luogo particolare fu energicamente riprovata dai RR. Pontefici (99). Una innovazione degna di rilievo si produce con Graziano. Questi nel suo « Decretum )) stabilisce: « ... tociens legibus imperatorum in ecclesiasticis negotiis utendmn est, quo– ciens sacris canonibus obviare non inveniuntur... )) ( 100), e di pi:ù inserisce in esso al c. 1, C. XIV, 6 e al c. 1, C. XXIII, 5, rispettivamente, la << Epistola CXXXIII)) ( 101) e la « Epistola CLIII)) (102) di S. Agostino, le quali parlano della pratica (abu– siva, come s'è visto) della tortura presso i tribunali ecclesiastici di particolari luoghi. In seguito, in una atmosfera densa di diritto romano, fu scritta la Glossa al « Decretum Gratiani )) e i decre– tisti, che vi collaborarono, insensibilmente furono spinti a con– formare nel campo dottrinale gli istituti del diritto canonico a quelli del diritto romano, o addirittura a trapiantare gli isti– tuti di questo nella dottrina canonica. Fu così, che essi, indotti dal c. 4, C. XV, 3, dal c. 1, C. XXIII, 5, dal c. 1, C. XIV, 6 e dal diritto romano, introdussero nella Glossa Ordinaria al << Decretum Gratiani )) I'istituto giuridico romano della tortu– ra (103), cui d'altronde la purgatio aveva in qualche modo spia- (99) S. Agostino nella Epistola 133, n. 1-2 (in PL 33, 509-510) e nella Epi– stola 153, n. 20-21 (in PI, 33, 662-663) lascia intendere, che ai suoi tempi i td– bunali imperiali ed ecclesiastici facevano uso della tortura per estorcere la con– fessione. Però dalla Epistola 1 del Papa Alessandro I (in MANSI, o. c., I, 635), dove la confessione estorta. è considerata come qualcosa di ripugnante al senso cri– stiano, e dalle fonti canoniche, le quali inculcano sempre la spontaneità della confessione procesuale, si deduce chiaramente, che presso i tribunali ecclesiastici la tortura veniva praticata abusivamente. Abuso, d'altra parte, spiegabile con il fatto della « episcopalis audientia ll, per cui abbinandosi l'esercizio del potere giudiziario ecclesiastico ed imperiale nelle mani dei Vescovi, questi venivano in– sensibilmente indotti a trasferire nella procedura ecclesiastica -- allora nascente - gli istituti di quella imperiale; tra gli altri anche quello della tortura. (100) c. 4, c. xv, 3. (101) PL 33, 50915.10. (102) PL 33, 662-663. (103) Glossa, v. Quod vero, in c. 1, C. XV, 6. La Glossa al cc Decretum Gratiani l> legalizzò la tortura anche contro l'accusatore (nel processo criminale) e contro i testi (nel processo criminale e civile), vedi: Glossa, v. Quod vero,
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