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66 La confessione delle parti nel proc. can. germamc1, dapprima si mantenne indifferente di fronte alle ordalie ( 69); poi le tollerò presso i tribunali civili ( 70), ma «. .. non le approvò mai in maniera assoluta, formale, uf– ficiale ... )) ( 71). Da qualche Concilio particolare dei territori germanici, per esempio dal Concilio Triburicense (72), la or– dalia è ammessa anche per i tribunali ecclesiastici. La Chiesa Cattolica universale però non l'accolse mai nei suoi tribu– nali {73), che anzi contro l'uso di essa in qualsiasi tribunale levò spesso la sua voce ufficiale, e precisamente : con il Conc. Latera– nense IV (in cui riprovò l'ordalia del ferro rovente, dell'acqua bollente o fredda e del duello), con il Papa Stefano V (74), con Alessandro II (75) e con Onorio III (76). Non mancarono le voci degli scrittori ecclesiastici, primo fra tutti Agobardo, Ve– scovo di Lione ( t 840) (77). Il Corpus Iuris Canonici riprova drasticamente la purgatio vulgaris ( 78), ma accetta quella ca– nonica precisandone dettagliatamente la figura (79). Non si è lontani dal vero se si asserisce, che la purgatio vulgaris abbia contribuito all'affermazione di quella canonica nella procedura ecclesiastica. La purgatio canonica può essere fatta spontanea- (69) 0RESTANO R., Giudizio di Dio, in Nuovo Digesto Italiano, vol. VI, To• rino 1938, p. 343. (70) TENTORI R., o. c., col. 216. (71) Ibidem. (72) c. 15, C. II, 5. (73) 0RESTANO R., O, c., p. 343. (74) c. 20, C. II, 5. (75) c. 7, C. Il, 5, con la relativa nota tra le Notationes Correctorum nella edizione del Corpus Iuris Canonici stampata a Lipsia nel 1879. (76) c. 8, X, III, 35. (77) BALuzrns, Agobardi episcopi lugdunensis, Opera, I, Parigi 1666, p. 107• 121. (78) c. 7, § 1, C. II, 5; c. 20, C. Il, 5; c. 1-3, X, V, 35. Vi sono però delle eccezioni: c. 15, C. li, 5; c. 24-25, C. II. 5. La purgatio fatta mediante la S. Co– munione (c. 23, C. II, 5) o la celebrazione della S. Messa (c. 26, C. II, 5) è am• messa da Graziano. Ma la Glossa, v. Sepe, in c. 23, C. II, 5 e v. Si Episcopo, in c. 26, C. Il, 5, la ritiene vulgaris e la respinge. Nelle altre « Collectiones >> del Corpus luris Canonici essa non compare affatto. (79) C. II, 5; X, V, 34.
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