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62 La confessione delle parti nel proc. can. fatto (30), con la contumacia (31), con il rifiutarsi di prestare il giuramento imposto ( 32), non rispondendo - dopo aver prestato il giuramento de veritate dicenda ed essere stato obbligato dal giudice a rispondere -- alle positiones (33), agli articuli (34) o alle interrogaziones del giudice (35); cl) di propria ,iniziati– va (36); e) in seguito a imposizione e interrogazione (37); è da notare però, in merito a quest'ultimo modo, che il giudice non può interrogare sulla colpevolezza di eventuali correi, nè il. reo è tenuto a rispondergli, tranne che in alcune eccezioni (38). 4. Requisiti. I requisiti della confessione sono le condizioni richieste a che quèsta possa esplicare la sua èfficacia processuale. La Glossa del « Decretum Gratiani >> per facilitarne la memoria le ha con– densato nei due versi seguenti : « Maior, sponte, sciens, contra se, ius fìt, et hostis Nec natura neget, favor, et lis iusve repugnet>> (39), ove ogni parola ne esprime una. Esse vanno intese così : a) « Maior >>: soggetto atto ad emettere la confessione è soltanto l'individuo maior XXV annis, nonchè il minor (tra i 14 e i 24 anni) in alcuni casi ( 40). Nella causa civile il convenuto o (30) c. 20, C. II, 1. (31) c. 10, C. III, 9; c. 4, X, II, 23. (32) c. 7, X, II, 7. (33) c. 2, II, 9, in VI 0 • (34) c. 2, V, 11, in Clem.. (35) Il c. 2, II, 9, in VI 0 con la frase: « ... iussusque a indice respondere... >> risolve l'apparente contradfaione tra la Reg. 43, R. J., in VI 0 , e la Reg. 44, R. J., in VI 0 , nel senso che, tacendo, confessa soltanto chi, antecedentemente, è stato obbligato dal giudice a rispondere. (36) c. 10, X, II, 19. (37) c. 2, II, 9, in VI 0 • (38) c. 5, c. xv, 3. (39) Glossa, v. Confessum., in c. l, C. II, I. (40) c. 3, II, 1, in VI 0 •
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