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58 La confessione delle parti nel proc. can. nel Corpus Iuris Canonici s1 presenta già completa nella sua struttura tecnico-procedurale (3). I. Natura. È da rilevare anzitutto, che il Corpus Iuris Canonici dà mag– gior rilevanza alla confessione resa nel processo criminale ( 4) che a quella emessa nella causa contenziosa ( 5). Non definisce esplicitamente nè l'una nè l'altra, però for– nisce elementi sufficienti per poterne formulare le definizioni. La con.fessione criminale si presenta come : « l'ammissione che il reo fa della propria responsabilità, in relazione al cri– mine addebitatogli nel processo )) ( 6); quella civile invece come : « il riconoscimento da parte del convenuto, della fondatezza della pretesa dell'attore)) ( 7), o come: « la dichiarazione di una delle parti, intesa ad affermare un fatto contro di sè ed in favore del- 1' altra parte)) (8). ln merito a quest'ultima specie di confessione civile bisogna osservare, che se il fatto confessato è in stretta e diretta interdipendenza con la pretesa dell'avversario, essa equivale e si risolve nella confessione quale riconoscimento della fondatezza della medesima pretesa; ove invece detta interdipen- (3) È interessante rilevare, che in calce ai can. 1743, § 2; 1750; 1751; 1752; 1753; 1757, § 3, n. 2; 1800, § 4; 1831, § 2; 1836, § 3; 2197, n. 2, i quali norma– lizzano la confessione processuale nel Codex Iuris Canonici, tra l'abbondante cita– zione delle fonti trovansi riportati: una sola volta la Epistola Encyclìca Ex Omni– bus, diei 16 octob. 1756 di Benedetto XIV (vedila in BENEDICTUS Pp. X[V; Buìla– rium, t. III, pars. II, Prati 1847, pp. 384-386), poche volte le Regulae servandae in iudiciis apud S. R. Rotae 'fribunal, Romae, typis Poliglottis Vatican.is, 1910, e poi sempre il Corpus Iuris Canonici. (4) In seguito questa confessione sarà detta semplicemente: « confessione criminale )J. (5) Nel seguito di questo capitolo questa confessione sarà chiamata: « con– fessione civile )). (6) « ... Hi autem, qui ... confitentur talis reatus se noxios... )J, c. 20, C. Il, 5. Vedi anche: c. 1, C. XV, 6; c. l, C. XV, 5; c. 2, C. XV, 5. (7) c. 10, X, I, 36. (8) c. 3, X, II, 18.

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