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56 La confessione delle parti nel proc. can. I cc. : 67, 68, 69 del lib. IV sono una conferma di quanto è sta– bilito dal c. 274 della Pars V del << Decretum )) dello stesso S. Ivone e già esaminato. Il c. 105 del lib. IV riproduce verbal– mente il decreto di Papa Bonifacio I, già inserito in Collectio– nes precedenti, il quale stabilisce, che è da ritenersi reo confesso, colui che, invitato in giudizio a discolparsi dei delitti addebita– tigli, si rifiuta di comparire e persiste nella contumacia. I cc. lll e 135 del lib. IV equiparano, di fronte alla sentenza capitale, il delinquente confesso al delinquente convinto e affermano, che il giudice può con essa condannare tanto l'uno quanto l'altro. Nel c. 25 del libro VII è ripetuto il pensiero di Papa Nicolò I, che nega ogni efficacia alla confessione estorta con violenza.

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