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Cap. II - Dagli inizi ;fìno al Decretmn Gratiani 55 cretum Burchardi >> è la prima fonte, che fa conoscere questo canone.· Il Mansi infatti lo colloca sotto il titolo: « Turonensium Conciliorum canones ex Burchardo aliisque >> ( 118). Ciò signi– fica, che al tempo di Burchardo non esistevano raccolte auten– tiche dei canoni dei Concilii celebrati a Tours anteriormente, dalle quali lo stesso Burchardo abbia potuto desumerlo per in– serirlo nel suo « Decretum )) . Questa mancanza di raccolte ante• riori a Bu:rchardo spinge a mettere in dubbio l'autenticità del c. 24 in discussione. Comunque, a.:iche se Burchardo l'avesse desunto da raccolte autentiche (andate poi smarrite), questo c. 24 in esame, essendo stato emanato da nn Concilio particolare, non può apportare pregiudizio alla spont.rneità della confessione giu– diziale richiesta dal diritto canonico universale. A S. Ivone, Vescovo di Chartns, si attribuiscono tre Col– lectiones dette: « Collectio Tripartita)), « Decretum )), « Panor– mia )). Le più importanti sono le ultime due compilate tra il 1090 e il 1095 ( 119). Il << Decretum )ì si occupa della confessione giudiziale nei cc.; 274 della Pars V, 122 della Pars VI, 117 della Pars VIII. Il c. 274 della Pars V, rifacendosi ad un decreto di Papa Stefano I, vieta al magistrato di accettare la confessione, con la quale l'accusato intende nuocere ad altri. La si può ac– cettare soltanto dopo che l'accusato avrà provato la propria in– nocenza. Il c. 122 della Pars VI mette in risalto la necessaria spontaneità di cui la confessione giudiziale dev'essere rivestita, affinchè possa giustificare la condanna del reo. Ciò è confermato anche dal c. 117 della Pars VIII, che riporta un brano della let– tera quarantottesima di Papa Nicol-'> I indirizzata « ... Theiber– gae reginae ... >). In essa il Pontefice dice espressamente che la confessione estorta con violenza non è da ritenersi valida. La Collectio « Panormia )> tratta della confessione giudiziale nei cc. 67, 68, 69, 105, lll, 135 del lih. IV e nel c. 25 del lib. VII. (118) MANSI, o. c., VII, 950, lib. VI, c. 21 ex Conc. '.l'uron., c. 3. (119) Vedile in PL 161, rispeuivamentc a 47-1036, 1037-1344,.

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