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54 La confessione delle parti nel proc. can. riferisce letteralmente un brano della « Epistola XXX)) (lib. VIII Epistolarum) di S. Gregorio Magno (113), ove il Santo Dottore si occupa della confessione giudiziale estorta con violenza, cui nega ogni efficacia processuale. Circa il 1012 viene compilato il « Decretum Burchardi )), che dà un forte impulso allo sviluppo del diritto canonico (114). In esso la confessione giudiziale ha più rilevanza che in tutte le precedenti Collectiones. I cc. 49 e 13 del lib. II riproducono rispettivamente il c. 9 del Conc. Neocesarense (115) e il c. 9 del Conc. Niceno. Della confessione inoltre si occupano: i cc. 154, 157, 161, 164, 182 del lib. I; il c. 187 del lib. II; il c. 24 del lib. VI; il c. 6 del lib. XVI. Principalmente interessanti per la conoscenza della struttura della confessione sono : i cc. 6 del lib. XVI, 44 e 57 del lib. I, che la presentano con il carattere preciso di prova giudiziale, nonchè 161 del lib. I, che ritiene come confessus, suscettibile quindi di sentenza condannatoria, colui che, citato in giudizio, si ostina a non comparirvi, persistendo nella contumacia. Il c. 24 del lib. VI sorprende per l'inso– lito contenuto; dispone, che un individuo, dal processo usci– to indiziato ma non convinto reo di omicidio, sia espulso dalla Comunità dei Fedeli, sinchè non abbia confessato ed espiato il delitto addebitatogli; in definitiva esso approva implicitamente la confessione forzata. Ciò meraviglia non poco, perchè detto c. 24 è in opposizione all'etica cristiana, alla aequitas e alla le– gislazione canonica anteriore al Decretum Burchardi (la quale condanna sistematicamente la confessione forzata) nonchè a quella immediatamente posteriore contenuta nel « Decretum Ivo– nis Carnutensis Episcopi)) al c. 122 della Pars VI (116) e al c. 117 della Pars VIII (117). Per quanto è dato sapere, il « De- (113) PL 77, 1086-1087; quivi detta Epistola XXX trovasi inserita nel lìb. X Epistolarum e porta il n. XXIX. (114) ZEIGER I. A., S.J., o. c., p. 52. Vedilo in PL 140, 537-1066. (115) Nel Decretum Burchardi il c. 9 del Conc. Neocesarense porta· il n. 8. (116) PL 161, 475. (ll 7) PL 161, 608.

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