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Cap; II • Dagli inizi fino al Decretwn Gratiani 39 diziale canonica. Sebbene la confesswne sia quasi connaturale al primitivo processo ecclesiastico, in quanto il reo sotto l'ur– genza del precetto evangelico dell'amore e della pace con il fratello è portato a confessare il suo delitto o a riconoscere .il diritto preteso dall'altra parte, tuttavia per il detto in– flusso si è indotti a supporre, che la procedura ecclesiastica ne abbia mutuato la tecnica strutturale dalla cognitio extra ordinem romana. Ciò è confermato dal fatto, che le fonti canoniche dei primi secoli contengono sì disposizioni legislative intorno alla confessione giudiziale, ~a sono molte frammentarie, per cui de– lineano una figura assai incompleta éiell'istituto; anzi v'è da ag– giungere, che esse si disinteressano del tutto della confessione civile ( contenziosa) e si occupano soltanto di quella criminale. Per questo motivo nel seguente articolo le fonti saranno studiate cronologicamente e non sistematicamente; diversamente si cor– rerebbe il rischio di forzarne il signiJicato ed il valore. Articolo II. LA CONFESSIONE GIUDIZIALE NELLE l•ONTI CANONICHE FINO AL (( DECRETUM GR.ATIANI )) 1. Nelle Decretali dei RR. Pontefici. Di grande valore sono le Epist::>lae Decretales RR. Ponti– ficum per la conoscenza dei carattere essenziali e della struttura tecnico-procedurale della confessione giudiziale canonica nel pe– riodo, che va dall'inizio del secolo ,;;econdo al secolo undecimo incluso. Si rileva da esse, che l'istituto ha sempre conservato inalterati i caratteri e,tico-cristiani della sua fisonomia. Alessandro I, Papa dal 121 al 132 (48), nel prologo e nel capitolo secondo della sua << Epistola I... ad omnes. orthodo- (48) MANSI, o. c., I, 633.
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