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36 La confessione delle parti nel proc. can. 2. « Episcopalis audientia )). I primi tre secoli dell'esercizio del potere giudiziario in seno alla Chiesa coincidono con i primi 300 anni, circa, di vita della cognitio extra ordinem del diritto romano. All'inizio del quarto secolo, ·pochi anni dopo l'Editto di Milano (313 d.C.), probabilmente nel 318, Costantino emana una Costituzione ( 30), con la quale autorizza i Vescovi a risol– vere le controversie civili, che i litiganti laici ( ambedue o uno solo) di propria iniziativa portano ai loro tribunali, anche se sono già pendenti dinanzi ad un tribunale dello Stato (31). Que– sta autorizzazione equivale al riconoscimento legale dei tribu– nali ecclesiastici nel foro del diritto dell'Impero. Prende così vita l'istituto giuridico della « episcopalis audientia >>. Lo stesso Imperatore Costantino con un'altra Costituzione diretta al prefetto pret. Ablavio, probabilmente nel 333 ( 32), consolida la « episcopalis audientia )) e ne estende il potere giu– diziario anche alle liti tra pagani, sopprimendo le restrizioni della precedente Costituzione del 318, la quale, pare, che limiti il potere dei tribunali dei Vescovi alle liti tra Cristiani (33). Contrariamente a quanto aveva stabilito Costantino con le Costituzioni del 318 e del 333, la Costituzione del 398 degli Im– peratori Arcadio e Onorio (34) esige il consenso d'ambo le parti, affinchè la lite possa essere portata dinanzi al Tribunale del Ve– scovo; in seguito ( an. 456) I'Imperatore Marciano richiederà il (30) SIRMONDUS J., S.J., Appendix Codicis Theodosiani, 1. 17, in GoTHO• FREDUS J ., Codex Theodosianus, t. VI, Lipsiae 1743. (31) Alcuni ritengono, che la citata Costituzione costantiniana del 318 e le altre susseguenti conferiscano ai Vescovi un potere meramente arbitrale non già un potere giudiziario. Tale opinione è respinta da VISMARA G., o. c., pp. 41, 42, 45, 46. (32) SrnMONDUS J., Appendix Codicis Theodosiani, 1. 1, in GoTHOFREDUS J., Codex Theodosianus, t. VI, Lipsiae 1743. (33) VISMARA G., o. c., p. 26. (34) c. I. 4. .7-

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