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Cap. I - Nel Dir. Rom. dai prhwrdi al sec. Vll d.C. 27 assenza del dolo ( 170), non possono essere costituiti rei m gm– dizio (l 71); b) può essere spontanea o estorta con quaestiones ( 172), le quali non sono altro che: « ... tormenta et corporis dolor( em) ad eruendam veritatem... )) (173); è indiscusso che la confes– sione possa essere estorta con le quae-stiones ai seroi comparsi in giudizio in qualità di imputati; secondo alcuni studiosi (174) il diritto romano non ammette, che la confessione possa essere estorta con violenza ( con le quaestiones) ad un uomo libero ac– cusato come reo in giudizio ( 175); prn verosimilmente però è da ritenere, che per il diritto romano 0gni uomo libero, comparso in giudizio come imputato, possa ess-::re sottoposto alle quaestio– nes, affinchè il giudice mediante la di lui confessione così estorta possa appurare la verità (176); resta comunque fermo, che nella ricerca delle prove per appurare la verità: « ... non esse a tor– mentis incipiendum... )) (l 77) e che << ... quaestioni fidem non semper, nec tamen unquam habendam, constitutionibus decla- (170) D. LVIII. 9. 9. 2; D. I. 18. 13; D. I. }8. 14. (171) D. XLVIII. 8. 12; D. II. 4. 4; FARINAcrcs P., o. c., quaestio 81, n. 353; RENAZZI F. M., o. c., p. 147; PAULUS, Sententiae receptae, V. 4. 2. (172) D. XLVIII. 18; C. IX. 41. (173) D. XLVII. 10. 15. 41; GoTHOFREDU D., o. c., in D. XLVIII. 18, nota (174) DE SANCTIS G., Storia dei romani. vol. II, Torino 1907, p. 84; BoN– FANTE P., Storia del diritto romano, vol. I, Ro:l!la 1934, pp. 199-200; DE FRANCISCI P., Storia del diritto romano, vol. I, Roma 19:C, p'. 295. (175) Costoro si appellano al testo del D XXII. 5. 2 e del D. XLVIII. 18. 15. (176) Ciò è confermato dalle differenL intestazioni dei capitoli XIV e XVI delle Sententiae Receptae di PAULUS, non~hè dal raffronto dei seguenti testi: PAULUS, Sententiae Receptae, V, 14, l; V, 14, 3; V, 14, 2; V, 14, 4. Questi tre ultimi, inseriti da Giustiniano in D. XLVIII. 18. 18, sono in armonia con quelli di Ulpianus, pur essi inseriti in D. XLVIII. 18. I e sono confermati dal C,- IX. 41. 11 e C. IX. 41. 17. Il testo del D. XXII. 5. 2. e :i. XLVIII. 18. 15 non fa diflir.oltà, perchè ivi trattasi dell'uomo libero, che funge da testimone nel processo crimi– nale, mentre d'altra parte è noto, che gli schiav: non possono fungere da testimo1,i nel giudizio e le loro dichiarazioni vengono -prese in considerazione soltanto se vengono emesse soto i tormenti (quaestiones); sic WiLLElVIS P., o. c., p. 150. (177) D. XLVIII. 18. l; GoTHOFREDUS D, o. c., in D. XLVIlI. 18, 1, nota 5, 6.
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