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24 La confessione delle parti nel proc. can. A volte succede, che un fatto abbia una tenue connessione o una labile interdipendenza con la posizione assunta da uno dei litiganti. La confessione di un tal fatto, emessa dall'altra parte, non può influire decisamente sulla coscienza del giudice per la soluzione della controversia; essa però resta sempre un amminicolo, una prova più o meno efficace nelle mani del giu– dice ed insieme ad altre prove ne agevola la formazione della coscienza per l'emissione della sentenza. La parte resta sempre vincolata dalla confessione di un fatto in favore dell'avversario ( 155). Ciò vale anche se detta confessione è falsa (156), supposto però, che il giudice l'abbia accettata come vera e, a condizione, che il suo contenuto sia possibile in natura e non sia un assurdo (157). Articolo Il. NELLA PROCEDURA CRIMINALE I. Natura e formalità. Nell'evoluzione della procedura criminale romana vanno distinti quattro periodi : il regio ( dagli inizi alla fondazione della Repubblica), il repubblicano ( dalla fondazione della Repub– blica al 149 a. C.), il periodo delle quaestiones perpetuae (dal 149 a.C. al terzo secolo d.C.) ed infine quello della cognitio ex– tra ordinem ( dall'inizio dell'Impero in ·poi) (158). Nei primi tre il processo ha conservato sempre una unità strutturale so– stanzialmente identica; salvo poche eccezioni si è conservato (155) GoTHOFREDUS D., o. c., in D. XL 1. 11. 9, nota 61. (156) D. XI. 1. H. (157) D. XI. 1. 13; D. Xl. 1. 14. 1. (158) Per la struttura della procedura criminale romana in detti quattro pe• riodi vedi soprattutto: WILLEMS P., Le droit public romain, Louvain 1888; GIU– LIANI C., Istituzioni di diritto criminale, vol. I, Macerata 1856, pp. 503-512.

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