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Cap. I - Nel Dir. Rom. dai primordi al sec. VII d.C. 23 processo normale. In questo senso il principio è stato interpo– lato nei vari passi di Ulpianus (150), di Paulus (151), nella Costituzione degli Imperatori Dioc:ieziano e Massimiano del 293 (152) e, logicamente, nel medesimo senso va inteso ovunque lo si trovi nella stessa Compilaziaone, anche se il giureconsulto, dalla cui opera fu tratto il frammento, che lo contiene, gli diede altro significato (153). L'inciso: « ... et omne omnino, quod quis confessus est, pro iudicato habe~i... )) interpolato ( 154) nel testo di Ulpianus al D.XLII.2.6.2 conferma, che per i compila– tori del Digestum il principio: « con:fessus pro iudicato est)) ri– veste appunto questo significato. L'assimilazione dunque tra il confessus e lo iudicatus nella procedura extra ordinem giusti– nianea riguarda principalmente il campo delle prove. 4. Effetti della confessione come dichiarazione di un fatto emessa da uno dei litiganti contro di sè ed in favore dell' al– tra parte. Questa confessione, come si è detto avanti, nella triplice forma della procedura romana civile riveste la natura di prova giudiziale, di cui il giudice si serve per formarsi la coscienza e risolvere la controversia. Ùn fatto può avere tale una connessione, tale una interdi– pendenza con la. posizione assunta oa uno dei litiganti, che la confessione di esso da parte dell'avversario equivalga al ricono– scimeni0 della fondatezza di detta posizione. Simile confessione esercita un'efficacia determinante sulla coscienza del giudice, che deve dirimere la lite. (150) D. XLII..1. 56: « Post rem iudkatam vel iureiurando decisam vel confessionem in iure factam nihil quaeritur post orationem_ divi Marci, quia in iure confessi pro iudicatis habentur)); D. XLil. 2. 6. 2: e< ••• et omne omnino, quod quis confessus est, pro iudicato habere.. , )). (151) D. XLII. 2. 3: cc ... quia confessus pro indicato habetur... >>•. (152) C. VI. 31. 4: cc ••• quod confessos pro iudicatis haberi placuit... >>. (153) D. XLII, 2. l; D. XLII. 2. 4; D XLII. 2. 5. (154) CoLLINET P., o. c., pp. J86-}87.
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