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Cap. I • Nel Dir. Rom. dai pri:-nordi al sec. VII d.C. 21 iure e apud iudicem) del processo èiell' ordo iudiciorum priva– torum, la quale, provocando quasi un'osmosi procedurale tra la confessio iuris e la confessio facti, ha fatto assumere a quella il carattere di prova di questa (142). Giova qui ricordare, che la confessione pur nella nuova ac– cezione conserva una forza obbligante molto rilevante (143). Anche in questa procedura la confessione esime l'attore dall'onore della prova. 3. Evoluzione storica del principic: « confessus pro indicato est)). La più antica testimonianza scritta (144) della confessione trovasi nella Lex XII Tabularum: « Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunto. Post deinde manus iniectio esto )) (145), donde gli antichi interpreti trassero subito il prin– cipio: << Confessus pro indicato est::: (146), il quale fino al se• colo V d.C. (incluso) va inteso nel senso, che il confessus nel processo è trattato come chi, al termine di una normale contro– versia, ha ricevuto una sentenza di condanna (iudicatus). Questo principio ha avuto una evoluzione storica, che viene variamente interpretata dai periti dei nostri tempi. Per alcuni: nella procedura delle legis actiones ogni confessus, qualunque sia nel giudizio l'oggetto controverso e eonfessato, è assimilato allo iudicatus nei procedimenti esecuthi ai quali va assoggettato; nella procedura per formulas, inve~e, soltanto il confessus nel processo svolto intorno al debito di una determinata somma di (142) CoLLINET P., o. c., p. 186. (14,3) D. XLII. 2. 1; D. XLII. 2; D. x:;:,n. 2. 3. (144) Ammesso, che la Lex XII Tahula:rum non sia altro che una raccolta scritta di derogazioni alle fondamentali istitmnoni giuridiche già, esistenti nel di– ritto consuetudinario (sic RrcconoNo S., Linerrmenti della stari.a delle fonti e del diritto romano, Milano 1949, pp. 19-20), hiscgna concludere, che la confessione già esisteva nel diritto consuetudinario antecerlente alla Lex XII Tahularum. (145) Lex XII Tabztlarwn, III, 1-2. (146) CoLLINET P., o. c., p. 174.

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