BCCCAP00000000000000000000717
18 La con/essione delle parti nel proe. can. però dall'Oratio divi .Marci una dilazione di tempo per la re– stituzione (124). Via d'esecuzione della confessio certi dunque è la restituzione della res certa dovuta. Finchè resta in vigore la procedura formulare -· e forse anche dopo - nella procedura extra ordinem anteriore a Giu– stiniano non si può parlare di « confessio incerti )) . Questa, con il relativo « urgeri >> ( 125) è di origine giustinianea ( 126); c) se in giudizio si rivendica Ùn diritto reale ( 127), la confessione emessa su di esso produce effetto analogo a quello della « in iure cessio >> (128), ossia vien riconosciuta la fonda– tezza del diritto proteso dall'attore, che diventa proprietario della res dedotta in giudizio, la quale naturalmente gli deve es• sere consegnata. Ulpianus si esprime così: « Sed et si fundum vindicem meum esse tuque confessus sis, perinde haberis, at– que si dominii mei fundum esse pronuntiatum esset >> ( 129) e Dionysius Gothofredus commenta: « ... confessio in realibus va– let ad dominium >> ( 130). La confessione dunque è sufficiente a motivare l'obbligo della consegna della res da parte del reo, cui però è concesso il beneficio della Oratio divi Marci, ossia una dilazione di tempo per la restituzione (131). Se entro questa di– lazione la res non viene restituita, allora si procede alla aesti– matio litis (132) ed al resto del processo. Vale anche nella procedura extra ordinem anteriore a Giu– stiniano, quanto si è detto nella procedura formulare in merito ali' esenzione dell'attore dall'onere della prova. (124) ULPIANUS, Ad edictum, XXVII, in D. XLII. L 56; CoLLINET P., o. c., pp. 191-l92. (125) DLPIANUS, De omnibus tribunalibus, V, in D. XLII. 2. 6. ;i.. (126) BETTl E., Le actiones ex confessione in iure, o. c., p. 1470. (127) BoNFANTE P., Istituzioni, o. c., pp. 235, 375-376. (128) CoLLINET P., o. c., p. 181. (129) ULPIANUS, De omnibus tribunalis, V, in D. XLII. 2. 6. 2. (130) GoTHOFREDUS D., o. c., in D. XLII. 2. 6. 2, nota 19. (131) ULPIANUS, Ad edictum, XXVII, in D. XLII. 1. 56; ULPIANUS, De omnibus tribunalibus, V, in D. XLII. 2. 6. 2. (132) ULPIANUS, De omnibus tribunalibus, V, in D. XLII. 2. 6. 2.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz