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Cap. I - Nel Dir. Rom. dai pri;nordi al sec. VII d.C. 15 mente alcuni decenni prima del 118 .1. C. (105), la cui struttura è la seguente: il magistrato, dietro richiesta, autorizza l'attore in un primo momento a prendere possesso provvisorio dei beni del convenuto confesso, onde impedi::·ne la dilapidazione (missio in bona rei servandae causa), poi, trascorsi 30 giorni, a venderli ( se i creditori sono diversi il magistrato ordina che venga scelto fra di loro il magister bonorum incaricato della vendita); otte– nuta questa seconda autorizzazione, l'attore subito proclama la vendita del patrimonio, indicando le condizioni della prima e Pammontare del secondo; dopo altr: 10 giorni vende i beni in blocco al maggiore offerente (bonormn emptor), il quale diventa il successore universale del debitore spogliato, assumendone tutti i diritti ed in qualche modo anche gli obblighi ( 106). In ogni caso la confessione del convenuto. esonera l'attore dal provare la fondatezza della prop:da pretesa; qualora la con~ fessione però fosse accompagnata da exceptio dilatoria o da re– strictio, è nell'interesse dell'attore intervenire con argomenti per dimostrare la insostenibilità di quest'ultima. . . . nella congnitio extra ordinem pregiustinianea. V a rile– vato anzitutto, che nella procedura extra ordinem, anteriore e posteriore a Giustiniano, la condanna non è sempre pecuniaria come nella precedente procedura per formulas, ma è anche ad ipsam rem (107), ogni qualvolta l'esecuzione ne sia possibile. Nella procedura extra ordinem anteriore a Giustiniano la confessione, emessa in un momento qualsiasi del processo, è uno dei possibili atteggiamenti, che il convenuto può assumere dinanzi alla pretesa dell'attore. Dopo tale confessione due ipo– tesi vengono a prodursi : o il confesrn soddisfa immediatamente (105) CARRELLI E., Per una ipotesi suli.a origine della bonorum venditio, in Studia et documenta historiae et iuris, 4, (1938) 429-447; contra: GArns, o. c., IV, 35; GmARD P. F., La date de la loi Aebut;a, in Mélanges de droit romain, I, 1922, pp. 91-9,t; GmARD P. F., Manuel élémemaire de droit romain, 8° éd., Paris 1929, p. Hl.I. . (106) GAIUS, o. c., IV, 65-68; III, 77-31; IV, 34-35. (107) I. IV. 6. 32.
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