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14 La confessione delle parti nel proc. can. somma di denaro (pecuniam certam creditam) soggetto a restric– tiones (taxationes, divisiones, deductiones) ammesse dall'attore, non pone il convenuto nell'alternativa : di soddisfare subito il credito riconosciuto o di subire il processo fondato su actio ex confessione, ma postula necessariamente il processo, che si con– clude sempre con la condanna del confessus al pagamento del debito riconosciuto - ridotto o completo - secondo le varie ipotesi volute dalle restrictiones (101). Ammessa la certezza del debito pecuniario con la confessione, resta da precisarne la quan– tità, messa in discussione dalla restrictio; ond 'è che il processo è necessario ed ha lo scopo di determinare esattamente la somma della condanna, resa (quest'ultima) inevitabile dalla confes– sione; a) se, infine, ha per oggetto il debito di una determinata somma di denaro (pecuniam certam creditam) contrastata da exceptio dilatoria o di un qualsiasi « quid praeter pecuniam cer– tam creditam >> parimenti contrastato da exceptio dilatoria, con– duce, come nella precedente ipotesi, necessariamente al proces– so (102) fondato su actio ex confessione. Tale processo però può risolversi con la assoluzione o la condanna del confesso, secondo che la exceptio risulti rispettivamente fondata o infondata ( 103). Al termine di ciascuno dei processi possibili nei casi previ– sti innanzi sotto: b ), e), d), il confesso deve pagare ( eccetto il caso del processo fondato su actio ex confessione accompagnata da exceptio dilatoria riscontrata valida, nel quale il confesso viene, almeno provvisoriamente, assolto) entro 30 giorni di tre– gua ( 104) la somma di denaro stabilita dalla sentenza condanna– toria o dalla aestimatio litis fatta dal giudice. Se non paga, tra– scorso il termine di grazia, egli vien sottoposto al procedimento di esecuzione sui beni (bonorum venditio), introdotto verosimil- (101) BETTI E., Le actiones ex confessione in iure, o. c., nota 1, p. 1466. (102) BETTI E., Le actiones ex confessione in iure, o. c., nota 1, p. 1467. (103) Ibidem. (104) ARANGIO-Rmz V., o. c., p. 140; MoNIER R., o. c., p. 171.

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