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Cap. I . Nel Dir. Rom. dai prinwrdi al sec. VII d.C. 11 dictio) dal magistrato ad impradronirsi (secum ducere) della res (73). In ogni caso la confessione esime l'attore dall'onere della prova . ... nella procedura per formulas. Nella procedura formulare il convenuto di fronte alla pretesa dell'attore non si trova più nella necessità di doverla respingere o accettare in pieno (74), ma gli sono consentite più ipotesi: 1) soddisfarla immediata– mente, ed allora il processo non va oltre e tutto finisce lì; 2) ri– conoscerne la fondatezza ( confessio in iure) senza però soddi– sfarla all'istante; 3) tacere o difendersi malamente (l'indefen– sus) (75); 4) opporle una obbiezione (prescriptio pro reo, su– bito poi detta exceptio, restrictio) (76), che senza distruggerla, ne limiti in un modo qualsiasi l'efficacia; la exceptio può essere peremptoria o dilatoria ( 77); la prir.:rn elide totalmente la pre– tesa dell'attore (78), l'altra non la elide totalmente (79), ma soltanto ne differisce la attuazione, concedendo al convenuto, che la oppone, una dilazione di tempo (80); questa seconda, es– sendo soltanto una pregiudiziale processuale, è conciliabile con la confessione (81); 5) negarle r~cisamente ogni fondamento giu– ridico (infitiatio, depulsio) (82). In questa procedura, come in quella precedente delle legis actiones, la confessione può avere come oggetto qualsiasi diritto pretese dall'attore (83). La varia natura di esso però fa sì, che la coniessione produca effetti di– versi sull'ulteriore andamento del processo; questa infatti : (73) BETTI E., L'effeto della confessio, e c., pp. 705-706. (74,) ARANGIO-RUIZ V., o. c., p. 131. (75) MoNJER R., o. c., pp. 159-160. (76) BoNFANTE P., Istituzioni, o. c., pp. 130-131. (77) GAIUS, o. c., IV, 120. (78) Ibidem, IV, 121. (79) Ibidem, IV, J22. (80) Ibidem, IV, 122. (81) BETTI E., Le actiones ex confessìor..e in iure, o. c., p. J455. (82) Ibidem, p. 1453. (83) Ibidem, p. 14.65.
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